Sentenza nº 266 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 2016

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione15 Dicembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 266

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

-Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, (in particolare commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14), e 5 (in particolare comma 4), della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2015)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-30 giugno 2015, depositato in cancelleria il 1° luglio 2015 ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 26-30 giugno 2015, depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 1° luglio e iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2015, ha promosso, ai sensi dell’art. 127 Cost., questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2015)», per violazione degli artt. 117, comma terzo, e 120, secondo comma, della Costituzione.

  2. – L’Avvocatura generale dello Stato ritiene che gli artt. 2 e 5, comma 4, della censurata legge regionale ledano gli invocati parametri costituzionali, in quanto interferenti con i poteri del Commissario ad acta, nominato per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario con delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015.

    2.1.– In particolare, l’art. 2, nel disporre misure per il contenimento delle spese degli enti, fissa, a partire dall’esercizio finanziario 2015, un tetto massimo di spesa per il personale (spesa che «al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2014») e stabilisce riduzioni di spesa, rispetto all’anno 2014, per l’acquisto di beni e di servizi specificamente elencati. Dispone, inoltre, che la definizione esatta delle riduzioni dovrà essere determinata, entro limiti indicati dalla legge medesima, per ciascun ente sub-regionale, «attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge». Secondo la difesa statale, la portata normativa di questa disposizione troverebbe applicazione anche nei confronti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, essendo destinatari di tale disposizione, accanto agli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le fondazioni, gli enti dipendenti, anche le «aziende». Tale applicazione ostacolerebbe l’operato – o si porrebbe comunque in contraddizione con le funzioni amministrative – del Commissario ad acta incaricato dell’adozione, tra gli altri, di interventi finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa per il personale e per l’acquisto di beni e servizi (secondo quanto affermato nei punti 5 e 6 della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015).

    2.2.– L’art. 5, comma 4, della legge censurata prevede che, nelle more dell’accertamento del debito, lo stanziamento di un preciso capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale operi come «limite inderogabile all’assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi», e stabilisce il conseguente «blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie» che, per le relative prestazioni, determinino spese eccedenti la disponibilità del bilancio. Anche tale disposizione, dunque, ad avviso della difesa statale, interferirebbe con i poteri del Commissario ad acta, cui è stato affidato il mandato di adottare i provvedimenti necessari al riassetto della rete di assistenza territoriale (secondo quanto affermato nel punto 4 della predetta deliberazione del Consiglio dei ministri).

    2.3.– Entrambe le disposizioni censurate si porrebbero, inoltre, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, in...

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