Sentenza nº 267 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 2016

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione15 Dicembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 267

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

-Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 10 della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra Energia Rinnovabile Italia Surl, la Regione Puglia e altri, con ordinanza del 20 novembre 2014, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato Tiziana Teresa Colelli per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia, sezione di Lecce – dopo aver accolto le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti (ed i relativi atti istruttori) con cui l’amministrazione regionale aveva dapprima comunicato i motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento e successivamente negato l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica – ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 (recte: art. 2, comma 1, lettera h, numero 3) e 10 della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Il giudice a quo riferisce di dover decidere sui motivi aggiunti con cui parte attrice ha censurato il diniego della proroga del provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), originariamente disposta per cinque aerogeneratori del campo eolico.

    Secondo il rimettente, il censurato art. 2 della legge reg. Puglia n. 17 del 2007, disponendo che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate», violerebbe innanzitutto l’art. 41 Cost. In particolare, la previsione del ristretto termine di efficacia contenuto nella disposizione non troverebbe ragionevole giustificazione nell’utilità sociale e neppure nella tutela della libertà, della sicurezza e della dignità umana, unici limiti opponibili alla libertà di iniziativa economica in tutti i settori interferenti con l’ambiente, ivi compreso quello in considerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In definitiva la disposizione avrebbe un mero effetto pregiudizievole sull’investimento economico richiesto da tali interventi.

    Ad avviso del giudice a quo la medesima norma violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la procedura di VIA rientrerebbe nella competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

    Venendo in rilievo tale ambito materiale, le Regioni, nell’esercizio delle competenze di loro spettanza, non potrebbero in alcun modo derogare o ridurre il livello di tutela previsto dallo Stato. Al contrario, la norma censurata, prevedendo un termine triennale di efficacia del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, si discosterebbe dalla disciplina statale e, segnatamente, dall’art. 20, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – secondo cui «Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull’ambiente, l’autorità competente dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni» – e dal successivo art. 26, comma 6, secondo cui «I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

    Secondo il giudice a quo – sebbene l’originaria formulazione dell’art. 10, comma 5, della legge reg. Puglia n. 17 del 2007 escludesse l’applicabilità del termine di cui all’art. 2 alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della legge – la sostituzione della norma ad opera dell’art. 3, comma 12, primo periodo, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), comportando l’eliminazione della precedente previsione di applicazione della normativa previgente alle istanze anteriori, evidenzierebbe l’operatività del termine triennale nella fattispecie concreta, in cui il provvedimento di esclusione è intervenuto il 14 maggio 2009 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 24 luglio 2009, n. 114.

    Dalle considerazioni che precedono emergerebbe la rilevanza delle questioni, posto che alla stregua della disciplina statale il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA sarebbe ancora efficace, in quanto adottato all’esito di procedimento iniziato con istanza del 30 novembre 2006, protocollata l’11 dicembre 2006.

  2. – Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, parte costituita in quello principale, deducendo l’inammissibilità o, comunque, la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal rimettente.

    La Regione premette che già prima delle norme censurate...

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