Sentenza nº 257 da Constitutional Court (Italy), 05 Dicembre 2016

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione05 Dicembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 257

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 3; 43, comma 3; 44, comma 1, lettera b), e comma 6, lettera h), della legge della Regione Molise 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-3 luglio 2015, depositato in cancelleria il 6 luglio 2015 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2015.

Udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso in data 30 giugno 2015, notificato il 2 luglio 2015 e depositato il successivo 6 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell’art. 127 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 3; 43, comma 3; 44, comma 1, lettera b), e comma 6, lettera h), della legge della Regione Molise 4 maggio 2015, n. 8, recante «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali».

    Il comma 3 dell’art. 32, rubricato «Norme di prima applicazione», dispone: «Unicamente in fase di prima applicazione e di avvio, in considerazione della multidisciplinarietà delle competenze del Servizio [Centrale unica di committenza regionale], la sua titolarità potrà essere conferita mediante procedura ad evidenza pubblica, anche a personale esterno all’amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti».

    L’art. 43, rubricato «Abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1998, n. 20», stabilisce al comma 3: «A decorrere dalla conclusione del procedimento di soppressione di cui al comma 2 la Regione Molise subentra all’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore nell’esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale appartenente al ruolo regionale, mentre cessa l’incarico di Segretario generale ed è risolto il connesso contratto di lavoro a tempo determinato».

    L’art. 44 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10), dispone al comma 1, lettera b), che dopo l’art. 20 della legge della Regione Molise 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), sia inserito il seguente: art. 20-bis: «1. I posti di Direttore di Dipartimento, di Direttore generale della Salute, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e degli affari istituzionali, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionali non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione».

    Infine, lo stesso articolo 44 prevede al comma 6, lettera h), che con la medesima decorrenza di cui al comma 2 del presente articolo, il comma 3 dell’articolo 31 della legge reg. Molise n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente: «I trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione, delle società direttamente e indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti comunque denominati sono così costituiti: a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali; b) retribuzione di posizione non superiore alla misura massima prevista dai medesimi contratti collettivi aumentata del 50 per cento; c) retribuzione di risultato nella misura annualmente determinata, secondo i sistemi di valutazione, per i direttori di Servizio».

  2. – Ad avviso del ricorrente le predette disposizioni risultano illegittime per i seguenti motivi.

    2.1.– In riferimento all’articolo 32, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri assume che la disposizione, nel prevedere che la titolarità del Servizio “Centrale unica di committenza”, in fase di prima applicazione, possa essere conferita anche a personale esterno all’amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni di cui all’art 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, confligge con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile. Pertanto, la norma censurata eccederebbe la competenza regionale.

    2.2.– Riguardo all’articolo 43, comma 3 – secondo cui, a seguito della soppressione dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, la Regione Molise subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale appartenente al ruolo regionale – il ricorrente sostiene che «l’eventuale trasferimento nei ruoli della Regione potrebbe valere solo nei confronti di personale assunto mediante concorso pubblico e non per quello cui si applica genericamente il Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni autonomie locali; potrebbe infatti determinarsi a favore del personale eventualmente assunto senza concorso pubblico un inquadramento riservato, in contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego di cui all’art. 97 Cost. e in violazione dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001, che trovano applicazione per il personale delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell’art. l, comma 2, di detto decreto». Pertanto, ad avviso del ricorrente, rappresentando le disposizioni del citato d.lgs. n. 165 del 2001 principi generali ai quali il legislatore regionale deve far riferimento, la norma in oggetto violerebbe l’art. 97 Cost.

    2.3.– Relativamente all’articolo 44, comma 1, lettera b), che prevede, attraverso l’inserimento dell’art. 20-bis nella legge reg. Molise n. 10 del 2010, l’esclusione dalle dotazioni organiche della Regione di alcune figure di dirigenza generale (Direttore di Dipartimento, Direttore generale della Salute, Segretario Generale del Consiglio regionale, Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e degli affari istituzionali, Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionali), il ricorrente afferma che tale disposizione non solo...

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