Sentenza nº 252 da Constitutional Court (Italy), 25 Novembre 2016

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione25 Novembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 252

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio - 5 marzo 2014, depositato in cancelleria il 6 marzo 2014 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l’avvocato dello Stato Roberta Guizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notifica il 28 febbraio 2014, depositato il 6 marzo 2014 e iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile).

    1.1.– Secondo il ricorrente le disposizioni impugnate recherebbero norme in materia di protezione civile che eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Sardegna dagli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dalle relative disposizioni di attuazione. In virtù della clausola di equiparazione alle Regioni ordinarie di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la Regione Sardegna sarebbe titolare, in materia di protezione civile, di potestà legislativa da esercitare in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, gli artt. 1 e 4 della legge reg. Sardegna n. 36 del 2013 contrasterebbero con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali stabiliti, in materia di protezione civile, dall’art. 108, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

    In particolare, il censurato art. 1 della legge reg. Sardegna n. 36 del 2013 istituisce gli uffici territoriali periferici di protezione civile e attribuisce loro alcune funzioni da svolgere in ambito sovra-comunale, mentre l’art. 4 della medesima legge apporta modifiche agli artt. 69 e 70 della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), così da sottrarre alle Province funzioni e compiti in materia di protezione civile.

    Assume il ricorrente che dalla lettura congiunta di tali disposizioni si evincerebbe che, dalla data di entrata in vigore della legge impugnata, la Regione non potrebbe più porre in essere, secondo quanto invece previsto dall’art. 108, comma 1, lettera a), numero 3), del d.lgs. n. 112 del 1998, l’attività di indirizzo e coordinamento per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ossia per gli «eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria».

    In secondo luogo, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, non sarebbero più esercitate le funzioni provinciali di cui all’art. 70, commi 1 (recte: 2), lettera c), 3 e 4 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2006 (appunto abrogati dall’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 36 del 2013, impugnato di fronte alla Corte costituzionale), i quali darebbero attuazione all’art. 108, comma 1, lettera b), numero 2) e numero 3), del d.lgs. n. 112 del 1998. Non vi sarebbe, pertanto, più alcun ente territoriale che, per l’ambito provinciale, possa porre in essere le funzioni di attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di predisposizione dei piani provinciali di emergenza, di vigilanza e di predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da porre in essere al verificarsi degli eventi elencati all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992.

    Rileva, inoltre, il ricorrente che le disposizioni impugnate, non prevedendo una disciplina transitoria atta a regolamentare il passaggio delle competenze attribuite all’alveo regionale e l’esercizio delle stesse nelle more della costituzione degli uffici territoriali di protezione civile, violerebbero la ricordata disciplina statale interposta, incidendo sulle funzioni di salvaguardia del territorio e della popolazione già attribuite al territorio provinciale.

    Le norme censurate sarebbero, infine, costituzionalmente illegittime avuto riguardo agli interessi salvaguardati dal Servizio nazionale di protezione civile (art. 1 della legge n. 225 del 1992), di cui l’articolazione territoriale entra a far parte, in quanto «la popolazione, anche turistica», non potrebbe dirsi adeguatamente salvaguardata dalla disciplina oggetto del giudizio, e comunque sarebbe soggetta ad una disparità di trattamento rispetto alla popolazione delle restanti Regioni italiane.

  2. – Si è costituita in giudizio, con atto depositato il 14 aprile 2014, la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile o inammissibile o, in subordine, infondato.

    Ritiene anzitutto la Regione che il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto le norme interposte individuate dal ricorrente dovrebbero intendersi implicitamente abrogate dall’art. 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il quale, nell’elencare le funzioni che, esplicitamente e tassativamente, residuano in capo alle Province come enti di area vasta non include le competenze in materia di protezione civile.

    Il ricorso sarebbe, inoltre, inammissibile in quanto il ricorrente non avrebbe tenuto alcun conto delle disposizioni statutarie che assicurano alla Regione Sardegna lo speciale ambito di autonomia di cui gode ai sensi dell’art. 116 Cost. e del suo statuto speciale. Invero, quest’ultimo attribuisce alla Regione rilevanti competenze in riferimento agli enti locali e, segnatamente, alle Province, demandando alla potestà legislativa esclusiva della Regione l’«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 3, primo comma) e prevedendo che «[c]on legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province» (art. 43, secondo comma). Nel ricorso dello Stato non vi sarebbe alcun riferimento a tali disposizioni statutarie, né sarebbe dimostrato che la legge impugnata esorbiterebbe dalle competenze statutarie della Regione.

    Il ricorso sarebbe, inoltre, inammissibile, poiché non espliciterebbe le ragioni per le quali la normativa statale evocata a parametro interposto esprimerebbe un principio fondamentale, a cui la Regione Sardegna si sarebbe dovuta adeguare. La mancanza di argomentazione sul punto sarebbe a più forte ragione motivo di inammissibilità, dal momento che tali disposizioni sono particolarmente dettagliate, e, dunque, la loro natura di principio avrebbe avuto bisogno di specifica dimostrazione.

    Il ricorso sarebbe, infine, inammissibile per carenza di motivazione sui parametri evocati.

    Nel merito, la difesa della Regione Sardegna chiede alla Corte costituzionale di dichiarare la non fondatezza della questione proposta, in quanto lo statuto speciale per la Sardegna autorizzerebbe la Regione a modificare le attribuzioni assegnate alle Province, ivi comprese quelle relative alla protezione civile: ritiene la difesa regionale che, come l’art. 3, primo comma, dello statuto attribuirebbe alla Regione il potere di istituire (o, specularmente, sopprimere) alcune Province, così l’art. 43, secondo comma, del medesimo statuto consentirebbe alla Regione di modificare le attribuzioni e le funzioni di tali enti.

    Parimenti non fondate sarebbero le censure che fanno riferimento ad una pretesa incapacità delle norme impugnate di garantire un’adeguata tutela degli interessi salvaguardati dal Servizio nazionale di protezione civile, in quanto le norme regionali identificano in modo dettagliato le competenze...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT