Sentenza nº 243 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 2016

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione22 Novembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 243

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dellʼart. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per lʼelezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Calabria nel procedimento vertente tra Wanda Ferro e la Regione Calabria ed altri, con ordinanza del 20 marzo 2015, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dellʼanno 2015.

Visti gli atti di costituzione di Wanda Ferro, di Giuseppe Morrone, di Giuseppe Mangialavori e della Regione Calabria, nonché lʼatto di intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico Democrazia Cristiana;

udito nellʼudienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Pasquale Nunziata per Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana, Francesco Saverio Marini per Wanda Ferro, Oreste Morcavallo per Giuseppe Morrone, Giuseppe Morbidelli per Giuseppe Mangialavori e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ordinanza emessa il 20 marzo 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellʼart. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per lʼelezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», che prevede la soppressione del comma 2, secondo periodo, dellʼart. 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per lʼelezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). La disposizione soppressa faceva salva lʼapplicazione dellʼart. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti lʼelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lʼautonomia statutaria delle Regioni), contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto.

    È denunciata, in primo luogo, la violazione dellʼart. 123 Cost., in relazione allʼart. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), poiché la disposizione censurata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime cosiddetto di prorogatio, in mancanza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza.

    Viene, inoltre, dedotta la violazione dellʼart. 117, primo comma, Cost., in relazione allʼart. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellʼuomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, in quanto la disposizione censurata sarebbe stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale, da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse una giustificazione per lʼadozione di modifiche del sistema elettorale.

  2. − Il giudizio a quo ha per oggetto il ricorso proposto da Wanda Ferro − candidata non eletta alla carica di Presidente della Giunta regionale calabrese − al fine di ottenere lʼannullamento del verbale dellʼUfficio centrale elettorale, nella parte in cui non ha provveduto a proclamarla eletta alla carica di consigliere regionale.

    Il TAR premette che il 3 giugno 2014 − con la comunicazione delle dimissioni del Presidente della Giunta − è intervenuto lo scioglimento del Consiglio regionale calabrese, ed ha avuto inizio il regime di prorogatio, con la conseguente limitazione delle funzioni consiliari agli atti necessari e urgenti.

    Con la disposizione censurata, adottata lʼ11 settembre 2014, il legislatore calabrese ha soppresso lʼart. 1, comma 2, secondo periodo, della legge elettorale regionale n. 1 del 2005, che faceva salva lʼapplicazione dellʼart. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999. Questʼultima disposizione contiene la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta.

    Evidenzia il rimettente che questo intervento legislativo è avvenuto in pieno regime di prorogatio, senza che lo stesso fosse imposto dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati nel ricorso n. 59 del 2014, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale 6 giugno 2014, n. 8, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per lʼelezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)».

    Con riferimento al requisito della rilevanza, il rimettente osserva che, laddove non fosse stata adottata la disposizione censurata, sarebbe ancora in vigore il richiamo allʼart. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, che prevede la nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto. Dallʼaccoglimento della questione di legittimità costituzionale discenderebbe, quindi, la caducazione della legge reg. Calabria n. 19 del 2014 − nella parte in cui dispone la soppressione del comma 2, secondo periodo, dellʼart. 1 della legge reg. Calabria n. 1 del 2005 − e il conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono alla parte ricorrente di essere proclamata eletta alla carica di consigliere regionale.

    2.1.− Viene denunciata, in primo luogo, la violazione dellʼart. 123 Cost., in relazione al parametro interposto costituito dallʼart. 18 dello statuto della Regione Calabria. Esso dovrebbe essere interpretato nel senso che, nel periodo di prorogatio, lʼassemblea legislativa sia titolare unicamente «delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili» (sentenza n. 68 del 2010), essendo connaturale a tale istituto la limitazione dei poteri degli organi regionali, anche laddove non espressamente prevista dallo statuto regionale. Nellʼambito di tali attribuzioni − limitate in forza della deminutio della rappresentatività politica dellʼorgano legislativo in prossimità della sua scadenza − non potrebbe intendersi compresa lʼadozione di una legge elettorale.

    Il giudice a quo evidenzia che lʼesistenza di limiti “immanenti” allʼistituto della prorogatio è riconosciuta sia a livello nazionale, essendo lʼistituto previsto dallʼart. 61, secondo comma, Cost., al fine di assicurare la continuità funzionale del Parlamento, sia con riferimento alle assemblee regionali. Tale istituto costituisce, infatti, il punto di equilibrio tra il principio di rappresentatività e lʼesigenza di continuità funzionale dellʼattività cui sono preposti gli organi rappresentativi. Ne consegue che, pur dovendo escludersi unʼassoluta paralisi delle attribuzioni riconosciute allʼorgano legislativo, è tuttavia connaturale alla prorogatio il “depotenziamento” delle ordinarie attribuzioni, dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase pre-elettorale solo la «eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze» (sentenza n. 68 del 2010).

    Il giudice a quo evidenzia che la disciplina della prorogatio degli organi elettivi regionali e degli eventuali limiti dellʼattività degli organi prorogati è di competenza degli statuti regionali, in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dellʼart. 123, primo comma, Cost. (sentenza n. 304 del 2002). In particolare, nel caso in esame, sebbene lʼart. 18, comma 2, dello statuto della Regione Calabria non preveda alcuna espressa limitazione, esso deve interpretarsi alla luce dei principi sopra riportati come «facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali» (sentenza n. 68 del 2010).

    Andrebbe, pertanto, esclusa, ad avviso del giudice a quo, la pienezza di poteri dellʼorgano legislativo ed, in particolare, quello di modificare la legge elettorale. Questʼultima stabilisce, infatti, regole essenziali per il funzionamento di un sistema democratico e costituisce una delle massime espressioni del principio di rappresentatività politica, la quale è “attenuata” per gli organi in fase pre-elettorale e può esplicarsi, proprio alla luce delle...

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