Sentenza nº 242 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 2016

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione22 Novembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 242

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 49 e 69 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26-29 giugno 2015, depositato in cancelleria il 2 luglio 2015 ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto, nonché l’atto di intervento dell’Historic Wheels Club ed altro, fuori termine;

udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Ezio Zanon per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 26 giugno 2015, ricevuto il successivo 29 giugno e depositato il 2 luglio 2015 (reg. ric. n. 72 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 49 e 69 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, primo e secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120, primo comma, della Costituzione.

    L’art. 2 impugnato esenta, a certe condizioni, dalla tassa automobilistica «ordinaria» gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra venti e trenta anni, di interesse storico collezionistico, assoggettandoli, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una «tassa di circolazione forfettaria».

    Il ricorrente premette che la tassa automobilistica è un tributo proprio derivato delle Regioni, che ne incamerano il gettito, ma possono disciplinarlo solo entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, in base all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

    Come questa Corte avrebbe riconosciuto con la sentenza n. 288 del 2012, la tassa automobilistica sarebbe perciò un tributo erariale, oggetto della competenza esclusiva statale, attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e non costituirebbe, invece, un tributo proprio della Regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost.

    La Regione, in particolare, non potrebbe modificarne il presupposto, né introdurre nuove agevolazioni.

    La disposizione impugnata, per tali ragioni, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

  2. – L’art. 49 impugnato prevede che la Regione valorizzi il proprio patrimonio produttivo e culturale mediante marchi collettivi di qualità istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali. A tal fine, la Giunta regionale provvede alla registrazione e alla promozione dei marchi di proprietà della Regione Veneto.

    Il ricorrente richiama a tale proposito la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, e di questa stessa Corte, in base alle quali sarebbe precluso ad un’autorità pubblica nazionale o regionale istituire o disciplinare «misure di marcatura di origine» perché avrebbero effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci nel territorio dell’Unione e sarebbero perciò in contrasto con gli artt. 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

    Ciò potrebbe infatti «rendere più difficile la vendita in uno Stato membro della merce prodotta in un altro Stato membro».

    Inoltre tale effetto, a parere dell’Avvocatura generale, incidendo sulla libera circolazione delle merci e inducendo...

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