Sentenza nº 240 da Constitutional Court (Italy), 11 Novembre 2016

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione11 Novembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 240

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell’O.N.U. in zone d’intervento, dei benefici combattentistici), promossi con nove ordinanze del 12 febbraio 2015 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia e con un’ordinanza del 17 dicembre 2015 dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ed 81 del registro ordinanze 2015 e al n. 35 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 20, prima serie speciale, dell’anno 2015, e 9, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di B.M., S.A. e D.B.D., di V.F. ed altri, L.V. ed altri e F.F. ed altri, nonché gli atti di intervento dell’Inps e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Luciano Quarta per B.M., S.A. e D.B.D., Giacomo Crovetti per V.F. ed altri, L.V. ed altri e F.F. ed altri, Dario Marinuzzi per l’INPS, e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con nove ordinanze di analogo contenuto, ed iscritte ai numeri da 73 ad 81 del registro ordinanze del 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell’ONU in zone d’intervento, dei benefici combattentistici) per violazione dell’art. 3 della Costituzione.

    1.1.– Riferisce il giudice a quo che numerosi dipendenti del Ministero della difesa, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari, hanno chiesto il riconoscimento dei benefici combattentistici previsti dall’articolo unico della legge n. 1746 del 1962, dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), dall’art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 (Computo delle campagne della guerra 1940-45), dall’art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego. In sostanza – prosegue il rimettente – le domande sono dirette ad ottenere i benefici derivanti dalla valutazione dei periodi di servizio svolti per conto dell’ONU, come previsto dall’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 secondo il quale «Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia» e che comporterebbe quindi il diritto alla supervalutazione ai fini pensionistico-previdenziali, nonché il relativo diritto al riscatto ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.

    Espone il TAR rimettente che alcuni tribunali amministrativi regionali (TAR per il Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 450 del 2014 e TAR per la Lombardia, sentenza n. 1168 del 2014), pronunciandosi su identiche questioni, avevano riconosciuto il beneficio richiesto; nondimeno, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5172 del 2014, ha affermato che l’interpretazione corretta dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 limiterebbe il beneficio della supervalutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del periodo 1940-1945. Secondo il TAR per il Friuli-Venezia Giulia la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituirebbe attualmente il diritto vivente in materia.

    Per tali motivi, il rimettente solleva d’ufficio la questione di costituzionalità dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962, così come interpretato dal Consiglio di Stato nella predetta decisione, e cioè in quanto esso si riferirebbe unicamente ai benefici stipendiali previsti per le campagne di guerra della seconda guerra mondiale.

    Osserva il giudice a quo che l’attività svolta dai militari italiani per conto dell’ONU nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si dovrebbe considerare, per le concrete modalità e i rischi anche mortali, equivalente ad una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalità siano ovviamente quelle di mantenere o ripristinare la pace.

    Pertanto, la limitazione dei benefici previsti espressamente dalla disposizione impugnata per le sole attività belliche della seconda guerra mondiale costituirebbe una disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi violerebbe il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost.

    In punto di rilevanza, sostiene il rimettente che la questione risulterebbe decisiva nel giudizio a quo, in quanto i benefici richiesti dai militari sarebbero collegati all’interpretazione attuale della impugnata normativa.

  2. – Ha svolto atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione sollevata dal TAR friulano.

    Il Presidente del Consiglio eccepisce preliminarmente l’inammissibilità della questione in quanto si fonderebbe su una incompleta ricostruzione e su una conseguente mancata ponderazione o considerazione del quadro normativo di riferimento.

    Evidenzia inoltre che la Corte ha più volte ribadito che «la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi, che la legge riconosce al giudice remittente, e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato, integrano omissioni tali da rendere manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale» (sentenza n. 10 del 2013). Tanto, si prosegue, ridonderebbe «anche in termini di insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza» (sentenza n. 314 del 2013 ed ordinanza n. 322 del 2013), configurandosi, «di fatto, quale improprio tentativo di ottenere un avallo interpretativo da parte della Corte» (ordinanza n. 198 del 2013).

    Secondo l’interveniente, la questione sarebbe inoltre da ritenersi inammissibile anche per il mancato esperimento, da parte del giudice a quo, di un tentativo teso a rintracciare un’interpretazione della disposizione censurata che la renda conforme alla Costituzione, manifestando anche sotto tale profilo la inadeguatezza della motivazione del provvedimento di rimessione.

    Espone al riguardo il Presidente del Consiglio che l’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 non sarebbe applicabile al di fuori dell’ipotesi espressamente prevista dell’evento bellico nel quale il militare dovrebbe essere direttamente impiegato, né potrebbero trovare applicazione le disposizioni recate dalla legge n. 390 del 1950, perché espressamente applicabili esclusivamente alle «campagne della guerra 1940-45», e quindi riconoscibili al personale ivi indicato ed alle condizioni dettate in tale provvedimento. Secondo la difesa dello Stato, sarebbe poi dirimente l’esplicita esclusione posta dall’art. 5, comma 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 recante “Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati” in ragione della quale le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336 e quelle della stessa legge non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (personale militare impiegato in missione per conto dell’ONU).

    Evidenzia in proposito il Presidente del Consiglio che la stessa [legge n. 824 del 1971], all’art. 2, sancisce anche che «[...] la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra, riconosciuta tale dall’autorità competente». Nello stesso senso, anche il richiamato art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, rubricato «Campagne di guerra», statuisce che «Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia».

    Le disposizioni sopra citate, quindi, richiederebbero un riconoscimento formale delle «campagne di guerra» da parte delle Autorità competenti; riconoscimento che, per le missioni svolte per conto dell’ONU non potrebbe aver luogo, poiché l’Amministrazione della difesa non potrebbe trascrivere a matricola, come «campagne di guerra», le suddette missioni di pace, in mancanza di una norma in tal senso.

    Sottolinea inoltre il Presidente del Consiglio che dalle determinazioni periodiche dello Stato Maggiore della Difesa, invocate dai ricorrenti, discenderebbe esclusivamente il riconoscimento formale delle zone di intervento delle missioni svolte per conto dell’ONU e non anche la loro equiparazione con gli eventi bellici.

    Secondo l’interveniente basterebbe evidenziare, sul punto, che la dichiarazione dello stato di guerra è prerogativa del Capo dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, comma nono della Costituzione, e non sarebbe quindi sufficiente una determinazione amministrativa...

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