Sentenza nº 241 da Constitutional Court (Italy), 11 Novembre 2016

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione11 Novembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 241

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», e dell’art. 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promosso dalla Corte dei conti - sez. giurisdizionale per la Regione Marche, nel procedimento vertente tra P.R. e l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 17 marzo 2015, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione dell’Inps nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

udito l’avvocato Filippo Mangiapane per l’Inps e l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 17 marzo 2015, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2015, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, giudice unico delle pensioni, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e dell’art. 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

    1.1.– Il giudice rimettente espone di dover decidere il ricorso presentato il 30 settembre 2014 da R.P., generale dell’arma dei carabinieri, cessato dal servizio il 9 agosto 2000, con trentasette anni di anzianità contributiva, beneficiario di una pensione privilegiata ordinaria, in ragione di un’infermità dovuta a causa di servizio.

    Il ricorrente nel giudizio principale ha impugnato la nota provvedimento n. 121294/FF del 26 maggio 2014, con cui l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), direzione provinciale di Ancona Pensioni dipendenti PP.AA., ha accertato un indebito di Euro 199.000,76, in relazione al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2014, e ha disposto la restituzione di tale somma nel termine di trenta giorni dal ricevimento della nota, applicando, dal luglio 2014, la ritenuta cautelativa di Euro 375,26 (pari a un quinto della pensione) e provvedendo a una riduzione della pensione erogata mediante una ritenuta continuativa mensile di Euro 1.315,48, «per prestazione opera retribuita».

    L’accertamento dell’indebito trae origine dalla sentenza n. 700 del 24 ottobre 2013, pronunciata dalla terza sezione d’appello della Corte dei conti e oramai definitiva, che ha ritenuto applicabile la disciplina di cumulabilità parziale tra la pensione privilegiata ordinaria e i redditi da lavoro autonomo, percepiti dal ricorrente nell’esercizio della professione forense, a partire dal 27 novembre 2000.

    Il ricorrente sostiene che il giudicato riguardi l’arco temporale dal 1° luglio 2004 al 30 novembre 2004, più circoscritto rispetto al periodo considerato dall’ente previdenziale nella richiesta di restituzione, estesa a tutti gli importi percepiti dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2014.

    In caso di quiescenza volontaria dopo trentasette anni di servizio, il ricorrente avrebbe comunque potuto conseguire la pensione di anzianità, con il connesso beneficio del cumulo integrale tra pensione e redditi professionali.

    A dire del ricorrente, a favore di tale cumulo integrale deporrebbe anche la previsione dell’art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, che, per le pensioni di anzianità liquidate con sistema di calcolo retributivo, ha abrogato il divieto di cumulo con i redditi da lavoro.

    Tale disposizione si applicherebbe anche alla pensione privilegiata, in quanto commisurata al trattamento ordinario aumentato di un decimo e provvista, pertanto, di natura “retributiva”.

    Il ricorrente rileva che l’ente previdenziale non ha formulato alcuna richiesta di restituzione per il periodo dal 9 agosto 2000 al 1° luglio 2004 e dal 30 novembre 2004 all’11 settembre 2014. Per tali periodi sarebbe già decorsa la prescrizione quinquennale e, pertanto, non potrebbe essere avanzata alcuna richiesta di restituzione.

    L’INPS ha contestato le argomentazioni del ricorrente, chiedendo, in primo luogo, di dichiarare l’incompetenza del giudice adìto.

    Trattandosi di giudizio di ottemperanza, con richiesta di chiarimenti su alcuni punti della decisione, la questione sarebbe devoluta alla cognizione della Corte dei conti centrale, in forza dell’art. 10, commi 2 e 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).

    Nel merito, le doglianze del ricorrente sarebbero prive di pregio.

    L’abolizione dei limiti al cumulo tra pensioni e redditi non si applicherebbe, difatti, alla pensione privilegiata corrisposta al ricorrente, regolata dall’art. 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), così come modificato dall’art. 72 della legge n. 388 del 2000.

    1.2.– In punto di fatto, il giudice rimettente evidenzia che il ricorrente gode di un trattamento ordinario privilegiato di quinta categoria di tabella A, sino al 9 agosto 2004, e, per il periodo successivo, di un trattamento privilegiato di quarta categoria.

    Tale trattamento risulta liquidato con il sistema retributivo misto sulla base di trentasette anni di servizio, in ossequio alle prescrizioni dell’art. 67, comma 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973.

    Tale disposizione prevede la liquidazione della pensione privilegiata nella misura della pensione normale, «aumentata di un decimo», quando sia raggiunta l’anzianità di quindici anni, associata a dodici anni di servizio effettivo.

    Il ricorrente, al momento della cessazione dal servizio per infermità, aveva peraltro già maturato i requisiti per accedere al trattamento di anzianità.

    Il giudice rimettente, con sentenza non definitiva n. 38 del 19 febbraio 2015, ha disatteso le eccezioni pregiudiziali formulate dall’INPS e ha riconosciuto la legittimità della richiesta di restituzione proposta dall’istituto, con riguardo ai seguenti periodi: dal 9 agosto 2000 al 30 giugno 2004, in applicazione dell’art. 59, comma 14, della legge n. 449 del 1997 e dell’art. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000; dal 1° luglio 2004 al 30 novembre 2004, in applicazione dei princìpi enunciati dalla sentenza del giudice contabile d’appello, recante il n. 700 per l’anno 2013; con riguardo al periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2008, in base all’art. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000.

    Per il periodo successivo, dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2014, il giudice rimettente reputa rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce la cumulabilità della pensione privilegiata con i redditi di lavoro autonomo nella misura del 70 per cento, e dell’art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, soltanto per le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa ha sancito l’integrale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

    Di tale regime più liberale non potrebbe dunque giovarsi la pensione privilegiata ordinaria, corrisposta al ricorrente.

    1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo muove dal presupposto che la pensione privilegiata sia riconducibile, in virtù di una consolidata...

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