Sentenza nº 236 da Constitutional Court (Italy), 10 Novembre 2016

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione10 Novembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 236

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Varese nel procedimento penale a carico di P.S. ed altro con ordinanza del 30 settembre 2015, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 30 settembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2016 (r.o. n. 13 del 2016), il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevederebbe un trattamento sanzionatorio irragionevolmente eccessivo e sproporzionato, anche in riferimento alle altre fattispecie delittuose contenute nel Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale.

    1.1. – Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice rimettente evidenzia che esse sono sollevate nell’ambito di un giudizio penale nel quale si procede a carico di due imputati, accusati del delitto di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., perché, in concorso tra loro, nella formazione dell’atto di nascita di una neonata, ne alteravano lo stato civile, attestando falsamente che ella era nata dall’unione naturale dei dichiaranti. In caso di condanna, sottolinea il giudice a quo, agli imputati non potrebbe che essere irrogata una sanzione da determinarsi all’interno della cornice edittale la cui legittimità costituzionale è contestata.

    1.2. – In punto di non manifesta infondatezza, ricorda il rimettente che la disposizione censurata incrimina la condotta di chi, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità, e sanziona tale condotta con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.

    Considera, quindi, che l’indicata cornice edittale si presenterebbe, da un lato, eccessiva, per quanto riguarda, in modo particolare, il minimo edittale, e sarebbe, dall’altro lato, sproporzionata, sol che si raffronti la condotta incriminata dalla disposizione censurata con altre norme del medesimo Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale, che sanzionerebbero in modo meno severo comportamenti illeciti della medesima indole, oltre che, a suo dire, ben più gravi sotto il profilo della manifestazione della capacità a delinquere, e tali da destare un maggiore allarme sociale.

    In particolare, il tribunale rimettente rileva che l’entità della pena edittale minima non consentirebbe di adeguare la sanzione alle circostanze specifiche del fatto concreto e, in modo particolare, agli effettivi profili di allarme sociale conseguenti alla condotta posta in essere dagli imputati.

    Secondo il giudice a quo, il bene giuridico della fattispecie penale in questione andrebbe individuato nell’esigenza di assicurare la certezza e la fedeltà al vero dello stato civile del neonato, attribuitogli al momento della nascita, attraverso la corretta formazione del documento finalizzato a certificarlo: la certezza all’attribuzione veritiera e fedele della propria maternità e della propria paternità naturale costituirebbe diritto fondamentale di ogni individuo, «tanto sotto un profilo di carattere morale (inteso quale diritto a conoscere le proprie radici e la propria discendenza) quanto sotto un profilo di natura materiale (per quanto riguarda gli aspetti di natura successoria, conseguenti al rapporto di filiazione, anche al di fuori del vincolo matrimoniale)».

    Il giudice rimettente osserva, quindi, che, all’epoca della promulgazione del codice penale, l’atto di nascita, contenente le dichiarazioni presentate all’ufficiale di stato civile al fine di attribuire la maternità e la paternità naturali al neonato, costituiva il principale – se non l’unico – strumento per attestare e dimostrare lo stato civile dello stesso. Era, pertanto, necessario tutelare «il diritto del neonato alla corretta e veridica attribuzione della propria discendenza» attraverso la previsione di una sanzione penale particolarmente incisiva e severa, che potesse, tra le altre finalità, svolgere un’adeguata funzione deterrente, per scoraggiare (in un’ottica general-preventiva) ogni tentativo di formazione di un atto di nascita non corrispondente al vero, mediante false attestazioni, false certificazioni o altre falsità. Stante la mancanza di strumenti alternativi che consentissero di ricostruire con certezza gli effettivi rapporti di maternità e paternità naturali del neonato, la formazione di un atto di nascita infedele avrebbe reso estremamente ardua, se non addirittura impossibile, la corretta attribuzione all’interessato del suo stato civile.

    In tale prospettiva, ad avviso del rimettente, si giustificava il maggiore disvalore assegnato alla condotta criminosa contemplata dal secondo comma dell’art. 567 cod. pen. rispetto a quello della condotta tipizzata dal primo comma del medesimo articolo, che presuppone l’alterazione di stato civile, non già mediante la formazione di un atto falso, bensì attraverso la sottrazione del neonato e la sua sostituzione con un altro, entrambi comunque già riconosciuti e, quindi, muniti di atti di nascita veritieri.

    Il giudice a quo osserva come il descritto assetto normativo, certamente funzionale alle esigenze di tutela dello stato civile del neonato al momento della promulgazione del codice penale, non potrebbe più essere considerato adeguato alla situazione attuale.

    Infatti, i progressi scientifici, medici e tecnologici, realizzatisi con un’accelerazione sempre maggiore soprattutto negli ultimi anni, consentono di accertare l’effettiva paternità e maternità di un individuo – con una certezza pressoché assoluta – attraverso indagini svolte sul relativo DNA (le cosiddette “prove tecniche”), con procedure poco invasive, prive di pericolosità, nonché particolarmente rapide ed economiche.

    Nella medesima prospettiva, il tribunale rimettente colloca la riforma del diritto di famiglia, realizzata con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), che ha profondamente innovato, tra le altre, anche la disciplina civilistica in materia di filiazione legittima e naturale, da un lato parificando in toto lo status di figlio legittimo e di figlio naturale, e ridimensionando notevolmente, dall’altro, l’importanza dell’atto di nascita ai fini della prova della filiazione, legittima o naturale, con conseguente maggior incidenza delle cosiddette “prove tecniche”, ossia degli accertamenti sul corredo genetico degli interessati.

    Da tali modifiche normative, il giudice rimettente deduce il «ridimensionamento» della funzione dell’atto di nascita ai fini dell’accertamento della discendenza naturale del neonato.

    Da ciò conseguirebbe, a suo avviso, che la condotta di alterazione di stato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., risulterebbe a sua volta ridimensionata, sotto il profilo della gravità e del disvalore della condotta.

    Al contrario di quanto accadeva in passato, si rivelerebbe, invece, oggi più grave ed allarmante la fattispecie di alterazione di stato mediante la sostituzione di neonato, contemplata al primo comma dell’art. 567 cod. pen., sanzionata con una pena (reclusione da tre a dieci anni) sensibilmente inferiore rispetto a quella prevista dalla disposizione censurata. Tale delitto, infatti, presupporrebbe una maggiore risoluzione ad agire da parte del reo, una consapevolezza più marcata dell’intrinseca antigiuridicità della condotta ed una più spiccata propensione a delinquere, rispetto alla mera dichiarazione di un dato non corrispondente al vero.

    Il tribunale rimettente considera, inoltre, che il Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale contempla ulteriori disposizioni incriminatrici, connotate da un’asserita maggior gravità della condotta, e tali da destare, a suo avviso, un maggior allarme sociale, le quali sarebbero tuttavia punite in modo meno severo rispetto a quella censurata, come la soppressione di stato civile mediante occultamento del neonato (art. 566, secondo comma, cod. pen., che prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni) e l’occultamento di stato civile di un figlio (art. 568 cod. pen., punito con la reclusione da uno a cinque anni).

    Tanto premesso, il giudice a quo osserva che la cornice edittale di pena prevista dalla disposizione censurata risulterebbe eccessiva rispetto alla gravità oggettiva della condotta incriminata. In particolare, la manifesta eccessività del minimo edittale di pena non consentirebbe al giudice di eventualmente adeguare il trattamento sanzionatorio alle circostanze concrete del fatto, tenendo conto che, in molti casi, la condotta antigiuridica tipizzata dall’art. 567, secondo comma, cod. pen. è posta in essere proprio nell’interesse del neonato (magari privo di un padre o che il genitore naturale non vuole riconoscere), al quale l’agente intende attribuire, comunque, dei legami familiari, ancorché in un’ottica certamente distorta e scorretta. Il rimettente sottolinea come, cionondimeno, anche a ritenere applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, numero 1), cod. pen., la pena concretamente applicabile al soggetto agente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
7 temas prácticos
  • Ordinanza nº 184 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2017
    • Italia
    • 13 Luglio 2017
    ...sollecitato un intervento della Corte costituzionale volto ad ottenere, secondo i dettami di cui alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2016, la reductio ad legitimitatem della pena in base a una «grandezza già rinvenibile nell’ordinamento», nella specie rappresentata d......
  • Corte di Cassazione Penale sez. un., 24 settembre 2018, n. 40982 (ud. 21 giugno 2018)
    • Italia
    • Rivista penale Numero 11/2018, November 2018
    • 1 Novembre 2018
    ...e consumate, con la conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 2016. Se il legislatore avesse voluto punire la condotta prescindendo dall’effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato av......
  • Sentenza Nº 40982 della Corte Suprema di Cassazione, 24-09-2018
    • Italia
    • Sezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 24 Settembre 2018
    ...e consumate, con la conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 2016. Se il legislatore avesse voluto punire la condotta prescindendo dall'effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato av......
  • n. 184 ORDINANZA 6 giugno - 13 luglio 2017 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 19 Luglio 2017
    • 13 Luglio 2017
    ...sollecitato un intervento della Corte costituzionale volto ad ottenere, secondo i dettami di cui alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2016, la reductio ad legitimitatem della pena in base a una «grandezza gia' rinvenibile nell'ordinamento», nella specie rappresentata ......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
2 sentencias
  • Ordinanza nº 184 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2017
    • Italia
    • 13 Luglio 2017
    ...sollecitato un intervento della Corte costituzionale volto ad ottenere, secondo i dettami di cui alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2016, la reductio ad legitimitatem della pena in base a una «grandezza già rinvenibile nell’ordinamento», nella specie rappresentata d......
  • Sentenza Nº 40982 della Corte Suprema di Cassazione, 24-09-2018
    • Italia
    • Sezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 24 Settembre 2018
    ...e consumate, con la conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 2016. Se il legislatore avesse voluto punire la condotta prescindendo dall'effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato av......
2 artículos doctrinales
  • Corte di Cassazione Penale sez. un., 24 settembre 2018, n. 40982 (ud. 21 giugno 2018)
    • Italia
    • Rivista penale Numero 11/2018, November 2018
    • 1 Novembre 2018
    ...e consumate, con la conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 2016. Se il legislatore avesse voluto punire la condotta prescindendo dall’effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato av......
  • Corte di Cassazione Penale sez. VI, 14 agosto 2018, n. 38606 (ud. 8 febbraio 2018)
    • Italia
    • Rivista penale Numero 10/2018, October 2018
    • 1 Ottobre 2018
    ...carta fondamentale ma anche nel principio di proporzionalità della pena codificato nell’art. 49, paragrafo 3, della CDFUE; - nella sentenza n. 236 del 2016, la Corte costituzionale “è giunta alla declaratoria di illegittimità costituzionale in seguito a un controllo di proporzionalità sulla......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT