Sentenza nº 228 da Constitutional Court (Italy), 24 Ottobre 2016

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione24 Ottobre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 228

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 maggio - 3 giugno 2015, depositato in cancelleria il 3 giugno 2015 ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2015, e dal Tribunale ordinario di Massa nel procedimento vertente tra Omya spa e Cave Statutario srl e Comune di Carrara, con ordinanza del 17 marzo 2016, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana, della Omya spa ed altra, del Comune di Carrara, nonché gli atti di intervento del Presidente della Regione Toscana, della Omya spa e della Società Guglielmo Vennai spa ed altre;

udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Società Guglielmo Vennai spa ed altre, l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Giuseppe Morbidelli per Omya spa ed altra, Domenico Iaria per il Comune di Carrara, Marcello Cecchetti e Lucia Bora per il Presidente della Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 29 maggio 2015, ricevuto il 3 giugno 2015 e depositato nello stesso giorno (reg. ric. n. 60 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).

    L’art. 32, comma 2, prevede che «Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse “vicinanze” di Carrara, già disciplinate ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni estimati, di cui all’editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell’accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo».

  2. – Secondo il ricorrente, tale disposizione sarebbe innovativa rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei commi l e 2 dell’art. l della legge della Regione Toscana 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara), secondo cui gli agri marmiferi appartengono al patrimonio indisponibile comunale se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all’entrata in vigore della medesima legge regionale.

    Ritiene la difesa statale che tale norma non contempli espressamente i «beni estimati» e che il rinvio alle normative in atto all’entrata in vigore della legge regionale n. 104 del 1995 presenti margini di ambiguità.

    Dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 488 del 1995, l’Avvocatura generale dello Stato osserva come il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), nel delegare ai Comuni di Carrara e di Massa l’emanazione di un regolamento «per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi», non contenesse alcun espresso riferimento ai «beni estimati».

    2.1.– Ad avviso del ricorrente, inoltre, la natura giuridica dei «beni estimati» sarebbe oggetto di dibattito tra gli studiosi. Secondo un primo orientamento, su tali beni sussisterebbe un vero e proprio diritto di proprietà; essi sarebbero oggetto di atti di compravendita, nonché di acquisti all’asta nell’ambito di procedure esecutive, senza che si sia mai resa necessaria alcuna autorizzazione comunale.

    Vengono citate, a questo riguardo, una autorevole dottrina e una pronuncia giudiziale che ha distinto «due tipologie di terreni marmiferi, alcuni terreni cosiddetti agri marmiferi, risultano di proprietà del Comune di Carrara e detenuti dalle società in regime di concessione, altri invece di proprietà delle società medesime c.d. beni estimati» (Commissione tributaria provinciale della Toscana, Massa Carrara, sez. II, sent. 31 gennaio 2011, n. 14).

    Secondo un opposto orientamento, fondato soltanto su pareri di studiosi di chiara fama, i «beni estimati» non avrebbero mai costituito oggetto di piena proprietà; l’editto del 1° febbraio 1751, infatti, si sarebbe limitato ad attribuire a soggetti privati diritti di godimento su beni che rientravano nella proprietà delle cosiddette «vicinanze».

    Tuttavia, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, il r.d. n. 1443 del 1927 avrebbe abrogato la legislazione preunitaria precedente, così che sussisterebbero dubbi circa la perdurante validità della testé indicata qualificazione giuridica.

    2.2.– La disposizione regionale impugnata, nell’includere i «beni estimati» nell’ambito del patrimonio indisponibile comunale, nonostante consistenti elementi facciano ritenere che tali beni siano oggetto di proprietà privata, colmerebbe una lacuna nell’ordinamento civile italiano.

    Essa, pertanto, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto una simile operazione spetterebbe alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».

  3. – Con atto depositato il 7 luglio 2015, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

    3.1.– La difesa regionale eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per insufficiente, erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

    Ad avviso della Regione, infatti, lo Stato avrebbe sollevato la questione di legittimità costituzionale muovendo dall’erroneo presupposto che la legislazione estense sia stata abrogata dal r.d. n. 1443 del 1927.

    Tale affermazione, tuttavia, sarebbe smentita dalla sentenza di questa Corte n. 488 del 1995, ai sensi della quale l’art. 64 del richiamato r.d. «ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell’entrata in vigore dei detti regolamenti»; si tratta dei regolamenti previsti dall’art. 64, comma 3, del richiamato r.d., con i quali i Comuni di Massa e Carrara sono chiamati a disciplinare i propri agri marmiferi.

    Osserva la resistente che il Regolamento del Comune di Carrara sugli agri marmiferi è stato approvato con delibera consiliare n. 61 del 2005 ed è esso, dunque, ad aver determinato il superamento della legislazione estense, sino a quel momento rimasta vigente. Pertanto, il riferimento legislativo richiamato dallo Stato sarebbe errato o incompleto.

    3.2– In ogni caso, secondo la Regione, le censure statali sarebbero formulate in termini generici, non essendo state evidenziate le ragioni per le quali le norme regionali comportino la violazione del parametro evocato.

    3.3.– Nel merito, ad avviso della difesa regionale, non sussisterebbe alcuna lacuna nell’ordinamento. Con la norma in esame, infatti, la Regione si sarebbe limitata a prendere atto della natura giuridica pubblica dei «beni estimati», così come risultante dalla normativa statale di riferimento.

    3.3.1.– In particolare, osserva la resistente, la proprietà pubblica, e precisamente del Comune di Carrara, dei «beni estimati» discenderebbe dalla legislazione estense. L’editto teresiano, infatti, avrebbe innanzitutto ribadito la proprietà degli agri marmiferi in capo alle vicinanze, nonché il carattere inalienabile ed imprescrittibile della stessa, secondo quanto già previsto dallo Statuto della Città di Carrara del 1574 di Alberico Malaspina; tale editto avrebbe poi riconosciuto, in via generale, alle stesse vicinanze il diritto allo sfruttamento del sottosuolo agrario, che veniva ad essere “coltivato” dai “vicini”, in base ad una concessione livellaria rilasciata dalla vicinanza; infine, intervenendo a dirimere una vertenza proposta dalla vicinanza di Torano, che lamentava occupazioni illegittime dei suoi agri da parte dei vicini e di estranei, si sarebbe limitato, in via eccezionale, a esonerare in perpetuo i possessori dei beni iscritti negli estimi da oltre un ventennio dal versamento di qualsiasi corrispettivo pecuniario alle vicinanze, come controprestazione dell’utilizzo degli agri, in forza di un diritto feudale di regalia.

    Il richiamato editto, dunque, avrebbe confermato il diritto dei privati all’escavazione, ma non avrebbe trasferito la proprietà dei beni, anche perché al regnante su delega dell’imperatore non spettava disporre dei diritti di proprietà, ma era riservato esclusivamente il diritto allo sfruttamento dei giacimenti minerari ricompresi negli agri vicinali stessi.

    Pertanto, nell’esercizio del suo potere regalistico sui marmi carraresi, la duchessa non avrebbe potuto disporre di ciò di cui non era titolare, dovendo invece necessariamente limitarsi a disporre in ordine allo...

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