Ordinanza nº 226 da Constitutional Court (Italy), 20 Ottobre 2016

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione20 Ottobre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 226

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dal Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanze del 14 e del 18 dicembre 2007, rispettivamente iscritte ai numeri 76 e 77 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il giudice del Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, con due ordinanze di identico contenuto, rispettivamente, del 14 dicembre 2007 (r.o. n. 76 del 2016) e del 18 dicembre 2007 (r.o. n. 77 del 2016), pervenute alla Corte costituzionale il 5 aprile 2016, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede «che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di anni tre»;

che il rimettente, con riferimento ad entrambi i giudizi principali, riferisce di procedere per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. e di non poter pervenire ad una pronunzia di proscioglimento;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione sarebbe rilevante in quanto trattandosi di una fattispecie punibile con sanzione...

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