N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2009

IL CONSOLE D'ITALIA Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che la Signora S. K., cittadina italiana, nata a Spalato il 6 ottobre 1979, residente a Spalato in via Marina Getaldica, n.

33, ha avanzato istanza al Console d'Italia a Spalato affinche' intervenga, nella sua qualita' di Giudice Tutelare, nei confronti del marito sig. P. A., nato a Covertry (Regno Unito di Gran Bretagna) il 5 ottobre 1970, recentemente trasferitosi in Croazia per stare vicino alla moglie e alla figlia.

In detta istanza la signora S. chiede un intervento di tutela per il marito e la nomina, a tal fine, di un amministratore di sostegno che possa assistere il marito nell'ordinaria amministrazione. Precisa che:

  1. il marito non e' autosufficiente e come tale e' gia' stato riconosciuto dal Tribunale di Cagliari dopo un, iniziale procedimento di interdizione conclusosi poi con la decisione, proposta dal pubblico ministero, che era sufficiente l'affrancamento di un amministratore di sostegno alla cui nomina aveva poi provveduto il giudice tutelare;

  2. l'amministratore di sostegno nominato, essendo residente in Sardegna, non puo' piu' adesso svolgere proficuamente il suo ruolo, dopo il trasferimento del marito in Croazia;

  3. il marito ha necessita' di una tutela in Croazia e che tale tutela potrebbe concretizzarsi con la nomina di un nuovo amministratore di sostegno stabilmente residente in detto Paese.

    La richiesta in epigrafe, per sistematicita', dovrebbe rientrare nella fattispecie dell'articolo 34 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 - Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

    Tale articolo prevede: 'il capo di ufficio consolare di prima categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonche' di affiliazione, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare. Il tutore, il protutore, il curatore e il curatore speciale nominati in virtu' dei poteri di cui al comma precedente, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela abbia in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dallo ufficio dal giorno in cui e' loro notificata la nomina, rispettivamente, d'un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, tanto se la sostituzione venga decisa dall'autorita' consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa venga decisa dalla competente...

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