Ordinanza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 08 Settembre 2016

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione08 Settembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 209

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARRBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, promosso dal Tribunale ordinario di Treviso nel procedimento penale a carico di B.F., con ordinanza del 18 febbraio 2015, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 febbraio 2015 (r.o. n. 318 del 2015), il Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «Protocollo n. 7 alla CEDU»), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e all’art. 50 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), il quale, configurandosi, alla stregua della giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione, come fattispecie “a dolo generico”, non si distinguerebbe neanche sotto il profilo dell’elemento soggettivo dal corrispondente illecito tributario;

che il giudice a quo premette di essere investito del giudizio nei confronti di un imputato per il «reato di cui all’art. 10 ter, in relazione all’art. 10 bis» del d.lgs. n. 74 del 2000, perché «nella sua veste di legale rappresentante della ditta “Barbon Trasporti s.r.l.”, non versava l’imposta sul valore aggiunto dovuta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT