Sentenza nº 202 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 2016

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione21 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 202

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promossi dalle Regioni Lombardia, Puglia e Veneto, con ricorsi notificati il 26 febbraio-3 marzo 2015, il 27 febbraio-5 marzo 2015 ed il 27 febbraio 2015, depositati in cancelleria il 5, il 6 ed il 9 marzo 2015, e rispettivamente iscritti ai nn. 33, 38 e 42 del registro ricorsi 2015.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 27 febbraio 2015, ricevuto il successivo 5 marzo e depositato il 6 marzo 2015 (reg. ric. n. 38 del 2015), la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra le altre, dell’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118, primo comma, e 119, primo e quarto comma, della Costituzione.

    La disposizione impugnata, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, prevede: «Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario».

    Tale norma si collega al processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che comporta, anche in forza dell’art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, una riduzione del personale di questi enti e la ricollocazione dei dipendenti nei ruoli dell’amministrazione regionale e degli enti locali.

    La Regione Puglia contesta, anzitutto, che lo Stato abbia un titolo di competenza che ne legittimi l’intervento legislativo in tale materia, da ricondursi invece, secondo la ricorrente, all’art. 117, quarto comma, Cost., in tema di «organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali». Sarebbe perciò violato quest’ultimo parametro costituzionale insieme all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., perché si esulerebbe dalle competenze statali ivi indicate. Sotto questo profilo, rimanendo compressa la «potestà di autorganizzazione degli enti territoriali», si determinerebbe anche la violazione degli artt. 114, secondo comma, 117, sesto comma, e 118, primo comma, Cost.

    Inoltre, la norma impugnata introdurrebbe un vincolo di spesa «positivo», costringendo le Regioni e gli enti locali ad impiegare risorse stanziate in bilancio per le finalità stabilite dalla normativa statale, con lesione degli artt. 117, secondo comma, lettera p), e 119, primo comma, Cost., sotto il profilo dell’autonomia finanziaria di spesa degli enti territoriali.

    Infine, la ricorrente rileva che l’obbligo di assumere il personale indicato dalla disposizione censurata non permetterebbe di acquisire, con appositi concorsi, le professionalità in concreto necessarie alla Regione e agli enti locali, e si tradurrebbe così in una violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.).

  2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

    L’Avvocatura rileva anzitutto l’inammissibilità delle censure basate sugli artt. 3 e 97 Cost., perché questi articoli non attengono al riparto delle competenze legislative.

    Nel merito, osserva che la norma impugnata si giustifica alla luce del processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane avviato dalla legge n. 56 del 2014, in relazione al quale questa Corte, con la sentenza n. 50 del 2015, avrebbe già affermato che le disposizioni sul ricollocamento del personale attengono alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».

    Queste disposizioni, inoltre, sono predisposte a «garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali» e il diritto al lavoro, mediante un meccanismo di mobilità tra amministrazioni che solo la legislazione statale potrebbe regolare, anche in un’ottica di contenimento della spesa pubblica. Quest’ultimo rilievo permetterebbe di ricondurre la norma impugnata anche alla competenza concorrente dello Stato in materia di «coordinamento della finanza pubblica», e non alla «mera organizzazione» degli enti territoriali.

  3. – Con ricorso spedito per la notificazione il 26 febbraio 2015, ricevuto il successivo 3 marzo e depositato il 5 marzo 2015 (reg. ric. n. 33 del 2015), anche la Regione Lombardia ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra le altre, dell’art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

    La ricorrente premette che la norma impugnata tradisce...

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