Ordinanza nº 206 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 2016

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione21 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 206

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), promossi dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanze del 20, 23 e 17 aprile 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 133, 134 e 168 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nn. 27 e 36, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti l’atto di costituzione di R. R., nonché gli atti di intervento dell’Unione delle Camere penali italiane, dell’Associazione difensori d’ufficio Roma e del Presidente del Consiglio dei ministri.

udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2016 e nella camera di consiglio del 6 luglio 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi gli avvocati Beniamino Migliucci per l’Unione delle Camere penali italiane, Andrea Florita per l’Associazione difensori d’ufficio Roma, Francesco Tagliaferri per R.R. e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanze del 17, 20 e 23 aprile 2015, il giudice penale del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione;

che il rimettente – chiamato a decidere sull’istanza di liquidazione del compenso professionale ai difensori, nominati d’ufficio, di soggetti irreperibili – osserva che la tutela del credito del difensore d’ufficio da parte dello Stato determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai difensori di fiducia, che sopportano l’alea dell’irreperibilità o dell’insolvenza dei propri assistiti;

che tale disparità non sarebbe bilanciata dall’esigenza di garantire il diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost., poiché...

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