Sentenza nº 199 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 2016

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione21 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 199

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), e dell’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorsi notificati il 29 maggio-4 giugno 2015, depositati in cancelleria l’8 giugno 2015 ed iscritti ai nn. 61 e 62 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 29 maggio 2015, ricevuto il successivo 4 giugno e depositato l’8 giugno 2015 (reg. ric. n. 61 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione.

    L’art. 8 impugnato sostituisce il comma 7-ter dell’art.1 della legge della Regione Umbria 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), e vi aggiunge i commi 7-quater e 7-quinquies.

    Il comma 7-ter, nella versione introdotta dalla disposizione censurata, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2016 la tassa automobilistica ordinaria è sostituita da una «tassa di possesso forfettaria», con riferimento agli autoveicoli e ai motoveicoli immatricolati da almeno venti anni e dotati di particolari «requisiti di peculiarità» specificati dalla norma, anche sulla base (aggiunge il ricorrente) di una delibera della Giunta regionale.

    Il comma 7-quater assoggetta la tassa di possesso forfettaria alla disciplina di pagamento prevista per la tassa automobilistica, e permette al contribuente di optare per quest’ultima, ove la prima sia di importo superiore.

    Il comma 7-quinquies si occupa degli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e artistico e «di età compresa tra i venti e i ventinove anni», soggetti alla tassa automobilistica per effetto dell’art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), che ha abrogato l’esenzione prevista, a talune condizioni, dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale). La norma impugnata esclude l’applicazione di sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015.

    Il ricorrente premette che la tassa automobilistica è un tributo proprio derivato delle Regioni, che ne incamerano il gettito, ma possono disciplinarlo solo entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, in base all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

    Come questa Corte avrebbe riconosciuto con la sentenza n. 288 del 2012, la tassa automobilistica sarebbe perciò un tributo erariale, oggetto della competenza esclusiva statale attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e non costituirebbe, invece, un tributo proprio della Regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost.

    La Regione, in particolare, non potrebbe modificarne il presupposto, né introdurre nuove agevolazioni, e neppure istituire un particolare regime relativo al pagamento di sanzioni e interessi.

    La disposizione impugnata, per tali ragioni, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

    Inoltre, sarebbe leso l’art. 23 Cost., quanto alla riserva relativa di legge, a causa dell’attribuzione alla Giunta regionale del potere «di individuare lo stesso presupposto oggettivo della tassa, o parti essenziali di esso, individuando gli autoveicoli ed i motoveicoli oggetto della medesima nell’ambito di una disciplina primaria non sufficientemente definita».

  2. – Nelle more del giudizio, l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Umbria 19 novembre 2015, n. 16, recante «Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell’Agenzia Umbria ricerche», ha abrogato l’art. 8 impugnato.

  3. – Con ricorso spedito per la notificazione il 29 maggio 2015 e depositato il successivo 8 giugno (reg. ric. n. 62 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), in riferimento agli artt.117, secondo coma, lettera e), e 119, secondo comma...

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