Sentenza nº 191 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2016

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione20 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 191

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, promosso dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza, nel procedimento vertente tra il Condominio Palazzo Bilotta e C. M. C., con ordinanza del 4 maggio 2015, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ordinanza del 4 maggio 2015 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevede la riconducibilità, alle ipotesi derogatorie della regola generale della sospensione dei termini feriali, dei termini previsti per il compimento degli atti del processo esecutivo.

  2. − Il giudice a quo riferisce che, nell’ambito del processo esecutivo pendente innanzi a sé, il creditore procedente aveva presentato, in data 25 luglio 2014, istanza di vendita ai sensi dell’art. 567, comma 1, del codice di procedura civile; che, pendendo trattative per il bonario componimento della controversia esecutiva, non aveva provveduto al deposito della documentazione ipocatastale entro il termine di centoventi giorni dal deposito del ricorso per la vendita, previsto dall’art. 567, comma 2, cod. proc. civ.; e che, decorsi centocinquanta giorni da tale ricorso, in data 22 dicembre 2014, aveva chiesto la proroga di centoventi giorni del suddetto termine deducendo che, a seguito dell’applicazione della sospensione feriale dei termini processuali, esso sarebbe scaduto il 7 gennaio 2015.

  3. − Il giudice, con decreto in calce al ricorso, ha rigettato l’istanza di proroga del termine e ha fissato l’udienza per la declaratoria dell’inefficacia del pignoramento; il creditore procedente ha, invece, chiesto la revoca del rigetto, insistendo sul fatto che, in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, il termine di cui all’art. 567 cod. proc. civ. avrebbe dovuto essere assoggettato alla disciplina della sospensione feriale: conseguentemente l’istanza di proroga sarebbe stata formulata tempestivamente, prima del decorso di tale termine.

  4. − A seguito di tale richiesta, il rimettente ha osservato che, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni per il deposito della documentazione ipocatastale previsto dall’art. 567 cod. proc. civ., e salvo proroga legittimamente concessa, il giudice dell’esecuzione doveva pronunciare la declaratoria di inefficacia del pignoramento e disporre la cancellazione della sua trascrizione.

  5. − Con riferimento al decorso dei termini, il rimettente ha rilevato che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969 (nel testo allora vigente), tutti i termini processuali restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre, tuttavia il successivo art. 3 esclude dall’applicazione della regola generale i procedimenti di cui all’art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) tra i quali rientrano i giudizi di opposizione all’esecuzione.

  6. − Il giudice a quo ritiene che lesclusione della sospensione dei termini durante le ferie...

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