Sentenza nº 191 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2016
Relatore | Giulio Prosperetti |
Data di Resoluzione | 20 Luglio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 191
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, promosso dal Giudice dellesecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza, nel procedimento vertente tra il Condominio Palazzo Bilotta e C. M. C., con ordinanza del 4 maggio 2015, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dellanno 2016.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto in fatto
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− Con ordinanza del 4 maggio 2015 il Giudice dellesecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellart. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevede la riconducibilità, alle ipotesi derogatorie della regola generale della sospensione dei termini feriali, dei termini previsti per il compimento degli atti del processo esecutivo.
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− Il giudice a quo riferisce che, nellambito del processo esecutivo pendente innanzi a sé, il creditore procedente aveva presentato, in data 25 luglio 2014, istanza di vendita ai sensi dellart. 567, comma 1, del codice di procedura civile; che, pendendo trattative per il bonario componimento della controversia esecutiva, non aveva provveduto al deposito della documentazione ipocatastale entro il termine di centoventi giorni dal deposito del ricorso per la vendita, previsto dallart. 567, comma 2, cod. proc. civ.; e che, decorsi centocinquanta giorni da tale ricorso, in data 22 dicembre 2014, aveva chiesto la proroga di centoventi giorni del suddetto termine deducendo che, a seguito dellapplicazione della sospensione feriale dei termini processuali, esso sarebbe scaduto il 7 gennaio 2015.
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− Il giudice, con decreto in calce al ricorso, ha rigettato listanza di proroga del termine e ha fissato ludienza per la declaratoria dellinefficacia del pignoramento; il creditore procedente ha, invece, chiesto la revoca del rigetto, insistendo sul fatto che, in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, il termine di cui allart. 567 cod. proc. civ. avrebbe dovuto essere assoggettato alla disciplina della sospensione feriale: conseguentemente listanza di proroga sarebbe stata formulata tempestivamente, prima del decorso di tale termine.
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− A seguito di tale richiesta, il rimettente ha osservato che, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni per il deposito della documentazione ipocatastale previsto dallart. 567 cod. proc. civ., e salvo proroga legittimamente concessa, il giudice dellesecuzione doveva pronunciare la declaratoria di inefficacia del pignoramento e disporre la cancellazione della sua trascrizione.
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− Con riferimento al decorso dei termini, il rimettente ha rilevato che, ai sensi dellart. 1 della legge n. 742 del 1969 (nel testo allora vigente), tutti i termini processuali restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre, tuttavia il successivo art. 3 esclude dallapplicazione della regola generale i procedimenti di cui allart. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) tra i quali rientrano i giudizi di opposizione allesecuzione.
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− Il giudice a quo ritiene che lesclusione della sospensione dei termini durante le ferie...
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