Sentenza nº 187 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2016

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione20 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 187

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), promossi dal Tribunale ordinario di Roma, con due ordinanze del 2 maggio 2012 e dal Tribunale ordinario di Lamezia Terme, con due ordinanze del 30 maggio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 143, 144, 248 e 249 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di C.D., di Z.G., nonché gli atti di intervento della Federazione Lavoratori della Conoscenza-CGIL e della Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, del CODACONS ed altra, della Federazione GILDA-UNAMS, tutti fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 maggio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Sergio Galleano per C.D. e Z.G., Vittorio Angiolini per Federazione Lavoratori della Conoscenza-CGIL e per Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, Marco Ramadori per il CODACONS ed altra, Tommaso de Grandis per la Federazione GILDA-UNAMS e l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Nel corso di una controversia promossa da alcuni docenti nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), il Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza del 2 maggio 2012 (iscritta al n. 143 del reg. ord. 2012), ha sollevato – in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) – questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico).

  2. − Premette in punto di fatto il giudice a quo che i ricorrenti, avendo svolto attività di docente in base a plurimi contratti a termine, avevano agito per l’accertamento dell’illegittimità delle clausole di apposizione del termine e per la conseguente condanna dell’amministrazione, in via principale, a convertire il rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal primo contratto, e a corrispondere le relative differenze retributive; in subordine, a risarcire il danno cagionato in misura proporzionata ed efficacemente dissuasiva.

    Con distinto ricorso veniva proposta ulteriore domanda avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla progressione professionale retributiva con la conseguente condanna dell’amministrazione a corrispondere le differenze stipendiali maturate in ragione dell’anzianità di servizio.

  3. − Ciò posto, il rimettente osserva che la disciplina legislativa delle assunzioni a termine nel settore pubblico della scuola si rinviene nell’art. 4 della legge n. 124 del 1999 che, in particolare, al comma 1 sancisce: «Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo».

  4. − In ragione di alcuni interventi legislativi – fra i quali l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre del 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché l’art. 9, comma 18, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo − Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106 – trova conferma che i contratti stipulati a tempo determinato con i docenti per la copertura di supplenze annuali non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

    Ricorda il giudice a quo che il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), mira ad evitare l’abusivo ricorso al contratto a tempo determinato, fissando nel periodo massimo di trentasei mesi il tempo nel quale un lavoratore può essere impiegato con successivi contratti, e prevedendo, in caso di violazione, la conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    Tuttavia, per le pubbliche amministrazioni, l’art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede che la violazione di norme imperative non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo il risarcimento del danno.

  5. − Espone il rimettente che il reclutamento del personale scolastico è regolato da un sistema di norme che costituiscono un insieme compiuto, specifico e doppiamente speciale; in base ad esso, le autorità scolastiche devono, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico (supplenze annuali o su organico di diritto), ovvero posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico (supplenze temporanee fino al termine dell’anno scolastico o su organico di fatto), o ancora posti scoperti per ogni altra contingente ragione (supplenze meramente temporanee), assumere un medesimo lavoratore, da un anno all’altro, senza soluzione di continuità, senza l’indicazione delle specifiche ragioni a giustificazione del termine, per il solo fatto che vi è un posto vacante che sarà coperto in un momento futuro indeterminato, ossia in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali, ovvero perché persistono stabilmente esigenze di copertura di posti di fatto liberi.

  6. − Per il settore pubblico della scuola non valgono pertanto, in base al diritto interno, le norme limitative dettate al fine di dare attuazione alla direttiva europea.

    Tale conclusione, secondo il Tribunale ordinario di Roma, non è compatibile con il diritto dell’Unione europea, che fissa puntuali condizioni affinché siano tutelati gli interessi ed i diritti dei lavoratori assunti con contratti a termine.

  7. − L’accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, stabilisce, infatti, che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire ed a sanzionare l’abuso costituito dalla successione nel tempo di tali tipi di contratto. La clausola 5, punto 1, di tale accordo quadro prevede: «Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

  8. − Il rimettente rileva che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che la direttiva si applica a tutti i lavoratori indistintamente, sia pubblici che privati (sentenza 4 luglio 2006, in causa C-212/04, Adeneler). Quanto alle condizioni di cui alla citata clausola 5, il Tribunale ordinario di Roma rileva che la legislazione italiana di settore non contiene né una durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, né l’indicazione del numero massimo di rinnovi possibili. Occorre verificare, quindi, se la legislazione nazionale contenga almeno quelle «ragioni obiettive» che, ai sensi della menzionata clausola, possono giustificare il ricorso senza limiti al contratto a tempo determinato (Corte di giustizia, sentenza 23 aprile 2009, nelle cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki ed altri).

  9. − Ora, quanto meno per le supplenze annuali per far fronte a stabili vacanze di organico, possono delinearsi ragioni di risparmio delle risorse pubbliche, obiettivo che risponde ad interessi generali, ma che non riguarda il solo sistema scolastico e non può costituirefinalità di politica sociale il cui perseguimento giustifica secondo la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo lutilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato; né, daltra parte, sembra che il legislatore italiano abbia dato seguito allimpegno preso negli anni 2009 e 2011 di implementare le...

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