Ordinanza nº 195 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2016

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione20 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 195

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), promosso dal Tribunale ordinario di Trento, nel procedimento vertente tra G.M. ed altri e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altro, con ordinanza del 3 dicembre 2013 iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di intervento della Confederazione generale sindacale CGS già Confederazione GILDA-UNAM CGU, fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Trento, con ordinanza del 3 dicembre 2013, nel giudizio promosso da alcuni docenti nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e del Conservatorio “Francesco Antonio Bonporti” di Trento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), prospettando la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), in quanto detta norma statale consente di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei Conservatori di musica, alle quali non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, «esclusivamente mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili», in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione del personale docente di ruolo, così da configurare la possibilità dell’utilizzazione di una successione di contratti a tempo determinato senza la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi;

che secondo il giudice a quo:

− tutti i ricorrenti hanno stipulato con il Conservatorio di Trento una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato «fino alla nomina dell’avente diritto» e che essi hanno chiesto dichiararsi la nullità delle clausole appositive del termine finale nei singoli contratti di lavoro e, per l’effetto, condannare l’amministrazione al risarcimento del danno;

− la disposizione censurata consente l’utilizzazione di una successione di contratti, da parte della pubblica amministrazione, al di fuori delle finalità di cui al menzionato accordo quadro europeo;

− nel giudizio principale, era già stata sollevata analoga questione, di cui veniva dichiarata la manifesta inammissibilità con l...

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