Sentenza nº 190 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2016

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione20 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 190

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell’accesso e delle richieste effettuate dal Comando Carabinieri per la tutela della salute – Nucleo antisofisticazioni e sanità di Trento con verbale del 23 febbraio 2015 presso gli uffici dell’Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 20-27 aprile 2015, depositato in cancelleria il 30 aprile 2015 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato Stephan Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all’accesso operato, in data 23 febbraio 2015, dal Comando Carabinieri per la tutela della salute – Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento presso gli uffici dell’Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano e al conseguente verbale con cui veniva richiesto di fornire i dati per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 dei soli totali delle spese sanitarie, concesse in regime di esenzione e distinte per prestazioni sanitarie e spedizione di farmaci, nonché copia dei provvedimenti adottati in materia dalla Giunta provinciale.

    Assume la ricorrente che, in base allo statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle relative norme di attuazione, l’operato del NAS di Trento costituirebbe una grave violazione delle prerogative provinciali in materia di funzione ispettiva e di vigilanza nei riguardi delle aziende sanitarie e degli ospedali, in quanto la verifica delle spese sanitarie concesse in regime di esenzione atterrebbe alla materia del funzionamento e della gestione dell’azienda sanitaria, rientrando, quindi, nella specifica ed esclusiva competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

    Al riguardo, nell’evocare le norme statutarie, contenute nel d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) sulla competenza legislativa primaria della Regione in materia di «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri» (art. 4, primo comma, numero 7), nonché sulla competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma di Bolzano in materia di «igiene e sanità» (art. 9, primo comma, numero 10), con le connesse «potestà amministrative» (art. 16, primo comma), la ricorrente ricorda che, in forza dell’art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), la Provincia autonoma di Bolzano esercita in materia di igiene e sanità anche le relative funzioni amministrative e che l’art. 2 dello stesso decreto, nel testo sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), ha attribuito alle Province autonome le potestà legislative ed amministrative relative al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l’unico limite che «nell’esercizio di tali potestà esse devono garantire l’erogazione di...

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