Ordinanza nº 194 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2016

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione20 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 194

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) e dell’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), promossi dal Tribunale ordinario di Trento, con due ordinanze del 3 dicembre 2013, iscritte ai nn. 32 e 34 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di L.C. ed altre, della Provincia autonoma di Trento, del CODACONS ed altra, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 maggio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele per L.C. ed altre, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi promossi, con separati ricorsi, da diversi docenti nei confronti della Provincia autonoma di Trento il Tribunale ordinario di Trento, ha sollevato, con due ordinanze di contenuto analogo – in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) – questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e dell’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) «nella parte in cui […] consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze − annuali secondo l’art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale secondo l’art. 93, comma 2, L. P. 5/2006 − in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo, così da configurare la possibilità dell’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato senza che a detta possibilità si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi»;

che secondo il giudice rimettente:

− sussiste la rilevanza della questione perché i ricorrenti, che hanno stipulato, con il dirigente del servizio provinciale competente (sovrintendenza scolastica provinciale) o con il dirigente della singola istituzione scolastica, contratti di lavoro a tempo determinato, in un primo tempo in base all’art. 4 della legge n. 124 del 1999 e, successivamente, in base alla disciplina di cui all’art. 93 della legge prov. Trento n. 5 del 2006, hanno proposto anche domanda di risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), quale conseguenza della nullità delle clausole appositive del termine finale contenute nei singoli contratti di lavoro determinato;

− le norme impugnate consentono di coprire cattedre e posti di insegnamento nelle scuole mediante il conferimento di supplenze annuali in attesa dellespletamento delle procedure concorsuali, in tal modo determinando lutilizzo, da parte dellamministrazione, di...

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