Sentenza nº 185 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2016
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 20 Luglio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 185
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere g) ed i), 4, comma 1, lettera g), 17 e 18, comma 2, della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e lutilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere ledilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e ledilizia scolastica)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 19 giugno 2015 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2015.
Udito nelludienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
udito lavvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 13-17 giugno 2015, depositato il successivo 19 giugno e iscritto al n. 67 del registro ricorsi del 2015, ha impugnato gli artt. 2, comma 1, lettere g) ed i), 4, comma 1, lettera g), 17 e 18, comma 2, della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e lutilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere ledilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e ledilizia scolastica)».
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− Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri lart. 2, comma 1, lettera g), della legge reg. Molise n. 7 del 2015 violerebbe lart. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.
Espone il ricorrente che la disposizione impugnata ha sostituito lart. 2, comma 5, della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e lutilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere ledilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e ledilizia scolastica), che permette, in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali, una serie di interventi principalmente consistenti nellampliamento degli edifici esistenti e in costruzione.
La norma, per come modificata con la disposizione censurata, consentirebbe, in particolare, che lampliamento in questione venga realizzato in sopraelevazione, contiguità o allinterno di un lotto adiacente, anche se assoggettato dallo strumento urbanistico a una differente destinazione, e che non venga considerato nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanze tra edifici ivi comprese quelle previste dallart. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dellart. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e dellosservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale.
Osserva il ricorrente che la materia delle distanze tra edifici rientra nell«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale in forza dellart. 117, secondo comma, lettera l), Cost., competenza esercitata con il citato d.m. n. 1444 del 1968 e con lart. 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Testo A), con la conseguenza che sarebbe inibito alle Regioni di intervenire legislativamente, anche con disposizioni meramente riproduttive di quelle statali.
È vero, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, che la Corte costituzionale, sulla base del rilievo che le distanze tra edifici interessano non solo il diritto di proprietà e quindi l«ordinamento civile» ma anche il «governo del territorio», ha ritenuto che sia consentito alle Regioni di derogare alle regole statali, quando si debba perseguire esigenze di carattere urbanistico destinate ad assicurare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
Nel caso di specie, tuttavia, la disposizione regionale che impone di non considerare nuove costruzioni gli ampliamenti in sopraelevazione, pur derogando alle distanze legali fissate dal d.m. n. 1444 del 1968, sarebbe di «tale generalità e genericità da non rientrare nel limite di costituzionalità dettato dalla giurisprudenza costituzionale, non potendosi ritenere riferito né ad una zona determinata del territorio né ad una qualche particolare esigenza di unitarietà ed omogeneità di assetto».
La norma in quanto applicabile sempre e dappertutto, e non solo laddove particolari necessità di carattere urbanistico lo richiedano non sarebbe esercizio del «governo del territorio», ma costituirebbe una mera agevolazione edilizia afferente il diritto di proprietà.
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− Anche lart. 2, comma 1, lettera i), e lart. 4, comma 1, lettera g), della legge reg. Molise n. 7 del 2015 violerebbero lart. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., per il medesimo ordine di ragioni.
Deduce il ricorrente che la prima disposizione, nel sostituire lart. 2, comma 8, della legge reg. Molise n. 30 del 2009, consente ampliamenti degli edifici esistenti e in costruzione in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali, e permette, altresì, di non osservare i limiti minimi di distanza degli edifici fissati dal d.m. n. 1444 del 1968.
La seconda − afferma il ricorrente −, nel sostituire lart. 3, comma 7, primo e secondo periodo, della legge reg. Molise n. 30 del 2009, prevede che, al fine del calcolo delle distanze tra edifici, anche con riferimento a quelle disciplinate dal...
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SENTENZA Nº 201705219 di Consiglio di Stato, 21-09-2017
...testualmente, e senza specificazioni di sorta, il mancato rispetto delle distanze dai confini; e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge della Regione Molise n. 7 del 2015, nella......
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