Sentenza nº 183 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2016

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione20 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 183

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-3 aprile 2015, depositato in cancelleria il 10 aprile 2015 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2015.

Udito nell’udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

udito l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 1° aprile 2015, ricevuto il 3 aprile 2015 e depositato il successivo 10 aprile (reg. ric. n. 48 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015).

  2. – L’art. 12 prevede che «1. La spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina gli indirizzi di carattere generale per la definizione dei tetti di spesa alle strutture private accreditate, nel rispetto del principio di equità di accesso e di garanzia della qualità dei servizi e sentita la competente Commissione consiliare permanente che esprime parere non vincolante entro trenta giorni. 3. Le Aziende sanitarie locali provvedono, nei successivi trenta giorni, alla definizione dei tetti di spesa per ciascuna struttura privata accreditata nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente comma 2 e sentite le organizzazioni di settore rappresentative a livello regionale».

    2.1.– Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

    Tale disposizione, infatti, prevede che la spesa per le richiamate prestazioni sia tagliata in misura percentuale fissa, in modo da ridurne l’importo annuo rispetto a quello consuntivato per il 2011. In particolare, essa stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, la spesa complessiva non possa superare il valore consuntivato nell’anno 2011, ridotto del 2 per cento.

    Pertanto, ad avviso della difesa statale, l’importo da prendere in considerazione sarebbe quello consuntivato nel 2011, al lordo della mobilità attiva e ridotto del 2 per cento. La norma regionale, al contrario, nel determinare il livello di spesa per gli anni 2015 e 2016, prende come anno di riferimento il 2013 e non applica la prevista decurtazione di due punti percentuali.

    Secondo il ricorrente, dunque, l’art. 12 sarebbe in contrasto con la richiamata disposizione statale, che va qualificata come principio fondamentale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica; esso, pertanto, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché l’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto si tratterebbe di una norma priva di copertura finanziaria.

  3. – L’art. 16 stabilisce che «1. La Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012 anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi rispetto alle prestazioni da erogare e previa verifica dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale ovvero con ricorso a risorse finanziarie del bilancio regionale all’uopo destinate in sede di assestamento compatibilmente con i più generali equilibri di bilancio. 2. Nelle more che la Giunta regionale definisca le tariffe annuali di cui al comma 1 si applica, a partire dal 1° gennaio 2015, la remunerazione per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale definite dal Decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2012. 3. Le prestazioni sanitarie erogate in regime di mobilità sanitaria attiva sono remunerate sulla base delle tariffe definite dal tavolo nazionale della mobilità sanitaria interregionale».

    3.1.– Secondo la difesa statale, il richiamato comma 3 dispone, in favore degli erogatori privati, una remunerazione delle prestazioni che differisce a seconda della residenza del beneficiario della prestazione.

    In tal modo, esso violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., per il contrasto con l’art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), ai sensi del quale «è vietata, nella...

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