Sentenza nº 192 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2016

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione20 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 192

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Nicolò ZANON ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra C.P. ed altri ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri, con ordinanza del 2 aprile 2013, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 2 aprile 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4, secondo comma, 35, 51 e 97 della Costituzione.

    La disposizione censurata prevede che «A decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso».

  2. − Il Tribunale rimettente è investito della decisione in ordine ai ricorsi proposti da alcuni docenti, tutti abilitati in più discipline e pertanto già iscritti in più graduatorie di merito per l’insegnamento in diverse classi di concorso, al fine di ottenere l’annullamento del decreto dell’11 marzo 2010, con cui il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per l’istruzione, in applicazione della disposizione censurata, ha stabilito la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente che già ha stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale, nonché della nota dello stesso Ministero dell’11 marzo 2010, nella parte in cui prevede che tale operazione venga effettuata automaticamente dal gestore del sistema informativo.

    I ricorrenti, i quali hanno ottenuto l’immissione in ruolo in relazione ad una delle plurime abilitazioni delle quali sono rispettivamente titolari, lamentano che la cancellazione dalle graduatorie comporterebbe un illegittimo vincolo alla mobilità professionale verso altri posti di ruolo o altra classe di concorso. Infatti, in base alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, tale mobilità potrebbe avvenire solo dopo l’espletamento del periodo di prova e comunque non prima di un biennio o triennio dalla nomina (a seconda che si tratti di trasferimento all’interno o all’esterno della Provincia di provenienza). Da ciò deriverebbe loro un trattamento deteriore sia rispetto ai docenti di religione, sia rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato inclusi, per altra disciplina di insegnamento, nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti nel 1999, ai quali la compresenza in più graduatorie sarebbe invece assicurata.

    In punto di rilevanza, il rimettente ritiene che soltanto l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale impedirebbe il rigetto dei ricorsi, volti all’annullamento di un provvedimento meramente applicativo dell’art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 134 del 2009.

    In relazione alla non manifesta infondatezza, viene richiamata la sentenza n. 41 del 2011 con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del medesimo d.l. n. 134 del 2009, il quale aveva introdotto, per un biennio, una disciplina del trasferimento eccentrica rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine” nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma anche in quello posteriore al biennio in questione. In tale occasione, la Corte ha ritenuto irragionevole la disciplina introdotta da tale disposizione, in quanto essa comportava il totale sacrificio del principio del merito, posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti, nonché della correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.

    Ad avviso del rimettente, anche la disposizione dell’art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 134 del 2009, come convertito, ponendosi in controtendenza rispetto a quanto stabilito dallo stesso Ministero sino al biennio 2007/2009, sarebbe servita a dare copertura normativa al medesimo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 (Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo). Essa costituirebbe, infatti, il corollario del meccanismo del trasferimento “in coda” nelle graduatorie di altre province, già ritenuto illegittimo dalla citata sentenza n. 41 del 2011.

    In particolare, tale d.m. n. 42 del 2009 stabiliva, all’art. 9, comma 3, che l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una Provincia per un posto o classe di concorso avrebbe comportato la cancellazione, con effetto immediato, dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le altre Province in cui il candidato fosse iscritto, salvo che non appartenesse alla prima fascia.

    Osserva il giudice a quo che lart. 1, comma...

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