Sentenza nº 159 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 2016
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 07 Luglio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 159
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Ma Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 1, commi 421, 422, 423 e 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2015), promossi dalle Regioni Campania, Lombardia, Puglia e Veneto, con ricorsi notificati il 27 febbraio-4 marzo 2015, il 26 febbraio-3 marzo 2015, il 27 febbraio-5 marzo 2015 e il 27 febbraio 2015, depositati in cancelleria il 4, il 5, il 6 ed il 9 marzo 2015 e rispettivamente iscritti ai nn. 32, 33, 38 e 42 del registro ricorsi 2015.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia, Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e lavvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia.
Ritenuto in fatto
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− Le Regioni Campania, Lombardia, Puglia e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe, hanno promosso questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto tra laltro lart. 1, commi 421, 422, 423 e 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2015).
Il comma 421 prevede che la dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, è ridotta in misura pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge.
Il comma 422 prevede che, tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014, venga individuato − secondo modalità e criteri definiti nellambito delle procedure e degli osservatori previsti dallaccordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dellart. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, concernente lindividuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo, oggetto del riordino e delle relative competenze − il personale che rimane assegnato agli enti locali di area vasta (Città metropolitane e nuove Province) e quello da destinare alle procedure di mobilità.
Il comma 423 prevede che, nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui allaccordo previsto dallart. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, sono determinati (con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti) i piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle Città metropolitane e delle Province e sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui allart. 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), disponendo altresì che il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato presso le Regioni e gli enti locali e in via subordinata, con le modalità di cui al comma 425, presso le amministrazioni dello Stato.
Il comma 427 prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le Città metropolitane e le Province, con possibilità di avvalimento da parte delle Regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dellente utilizzatore e che, a conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le Regioni e i Comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni alle Città metropolitane e alle Province o ad altri enti locali, dispongono contestualmente lassegnazione del relativo personale con oneri a carico dellente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.
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− La Regione Campania, con il ricorso n. 32 del 2015, impugna, tra laltro, lart. 1, commi 421, 422 e 427, della legge n. 190 del 2014 per violazione degli artt. 114, 117, 118, 119 e 120, nonché gli artt. 3, 5 e 97 della Costituzione.
Le censure della ricorrente sono le seguenti:
− la normativa de qua si porrebbe al di fuori dellambito materiale di cui allart. 117, secondo comma , lettera p), Cost. ed impedirebbe alla singola Regione, nel ruolo di ente rappresentativo delle diverse istanze presenti sul proprio territorio, di provvedere alla allocazione delle funzioni in maniera differenziata, tenendo in adeguata considerazione le esigenze espresse dalla comunità di riferimento, in osservanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;
− le disposizioni impugnate, se ricondotte alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», non sarebbero qualificabili come principio fondamentale della materia posto che, in primo luogo, non si limiterebbero a porre obiettivi di riequilibrio della medesima nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e, in secondo luogo, prevederebbero in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi;
− la disciplina in esame violerebbe gli evocati parametri in quanto disporrebbe un taglio lineare della dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province a priori e in maniera del tutto indipendente dal riordino delle funzioni delle vecchie Province, spettante al legislatore regionale e non ancora concluso;
− qualora le si interpretassero come riguardanti esclusivamente il personale adibito alle funzioni fondamentali, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 3, 97, 114, 117, 118 Cost., in quanto disporrebbero che la dotazione organica sia esclusivamente rivolta allesercizio delle loro funzioni fondamentali, in maniera irragionevole e gravemente lesiva dei poteri regionali di organizzazione delle funzioni degli enti locali sul territorio regionale e dei poteri di auto-organizzazione di questi ultimi; in quanto non si limiterebbero ad una riduzione percentuale della spesa complessiva per il personale, ma si riferirebbero selettivamente alle singole funzioni amministrative ai cui compiti dufficio il personale di ruolo è destinato (le sole funzioni fondamentali attribuite a Città metropolitane e Province direttamente dalla legge n. 56 del 2014), rappresentando, quindi, uno strumento di definizione, oltre che della provvista del personale (ai fini del contenimento dei costi), anche del disegno organizzativo degli enti, in aperta violazione dei poteri di auto-organizzazione degli enti locali; in quanto la collocazione del personale che svolge le funzioni non fondamentali al di fuori della dotazione organica complessiva comporterebbe «anche la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza della legge e di buon andamento dellamministrazione»;
− adottando tale interpretazione limitata alle funzioni fondamentali, sarebbe ravvisabile, altresì, un contrasto con gli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera p), 118, secondo comma, e 117, sesto comma, Cost., in quanto il personale che rimane assegnato alle Città metropolitane e alle Province, sulla base del processo di riordino delle funzioni non fondamentali, sarebbe collocato al di fuori della dotazione organica delle rispettive amministrazioni in maniera del tutto irragionevole (posto che la collocazione del personale delle pubbliche amministrazioni al di fuori della dotazione organica non costituirebbe misura organizzativa adeguata e proporzionata per lo svolgimento di funzioni e di compiti attribuiti o conferiti agli enti per il normale adempimento dei propri compiti istituzionali conferiti con legge regionale) ed in maniera discriminatoria (posto che differenzierebbe, in modo non giustificabile, lorganizzazione degli uffici delle Città metropolitane e delle Province in base al solo titolo di conferimento statale o regionale delle funzioni assegnate, anziché in funzione dei compiti da svolgere previa verifica degli effettivi fabbisogni);
Il comma 427, in particolare, violerebbe:
− lart. 118, secondo comma, Cost. perché disporrebbe che i Comuni (oltre che le Regioni) possono «delegare» o «affidare» funzioni amministrative alle Città metropolitane e alle Province;
− gli artt. 5 e 119, primo comma, Cost., perché farebbe venir meno, per lesercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, le necessarie risorse di personale unitamente alle corrispondenti risorse finanziarie, già spettanti alle Province, inducendo artatamente una situazione di squilibrio nei bilanci degli enti territoriali e perché limiterebbe il potere delle Regioni di...
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