LEGGE 14 novembre 2008, n. 12 - Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 21 novembre 2008) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Competenza degli enti parco e degli enti gestori delle riserve in materia di controllo e gestione di sovrappopolamento di specie animali 1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente comma:

'6. Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati'.

Art. 2.

Piani di cattura o di abbattimento 1. I piani di cattura o di abbattimento previsti all'art. 1 si svolgono su iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'Ente Parco o dell'Ente gestore della riserva e sono attuati, oltre che dai soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, anche dal personale degli enti parco e delle riserve, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

  1. Per garantire la piena attuazione dei piani gli enti gestori dei parchi e delle riserve stipulano specifici protocolli d'intesa con la ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente, con l'Istituto zooprofilattico della Regione, le ASL territorialmente competenti, le associazioni venatorie operanti sul territorio e le associazioni ambientaliste.

    Art. 3.

    Finalita' dei piani 1. I piani di cattura - prelievi faunistici o di abbattimento controllato - predisposti dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva stabiliscono: la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento; la quantita' oggetto del piano di cattura o di abbattimento; le modalita' di cattura o di abbattimento;

    il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento; (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Statuto, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); le risorse finanziarie...

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