LEGGE 29 ottobre 2008, n. 11 - Interventi in favore dello svolgimento dell'attivita' sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 31 ottobre 2008) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in favore dello svolgimento dell'attivita' sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf 1. Sono campi da golf, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per lo svolgimento dell'attivita' sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.

  1. Sono interventi previsti per la realizzazione di campi da golf:

    gli sbancamenti, la modellazione dei terreni, i drenaggi, gli impianti di irrigazione, la formazione del manto erboso, la formazione del green, tee e bunker e di laghetti artificiali.

  2. Gli interventi di cui al comma 2 non costituiscono costruzioni ai sensi e per gli effetti della lettera a) del primo comma dell'art.

    15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, a cui rimane comunque assoggettato qualunque manufatto che comporti nuova volumetria o alterazione di quella esistente. I medesimi interventi non possono essere eseguiti nelle zone 'A' dei parchi e delle riserve naturali.

  3. Non costituiscono altresi' costruzioni le viabilita' di servizio ed accesso alle piste, le zone di rispetto alle stesse, i muretti e le recinzioni del territorio a tutela dello stesso campo.

  4. Fatti salvi gli interventi di cui al comma 2, il presente articolo non si applica alle opere che per dimensioni e caratteristiche strutturali rappresentino opere di trasformazione edilizia ed urbanistica per le quali la normativa regionale richieda apposita autorizzazione o concessione.

  5. La realizzazione di campi da golf, come definiti al comma 1, e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del comune in cui l'opera ricada, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

  6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, ove occorra il parere di altri enti istituzionalmente competenti, il comune indice una Conferenza di servizi per acquisire tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori.

    A lavori della Conferenza di servizi di cui comma 7 partecipano in qualita' di componenti tutti i responsabili degli uffici degli enti pubblici delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, sulla base della natura...

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