LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 73 - Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 31 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto della legge 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalita' di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attivita' professionali e di sostenere i diritti degli utenti.

  1. La presente legge, in particolare:

    1. istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;

    2. sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente dalle professioni ordinistiche e dalle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuale;

    3. istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attivita' professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

      Art. 2.

      Definizioni 1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:

    4. per attivita' professionale, un'attivita' di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;

    5. per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo o collegio;

    6. per associazione professionale di prestatore d'opera intellettuale, ogni professione diversa dalla lettera b) che abbia rilevanza economica e sociale;

    7. per utente di attivita' professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;

    8. per associazione sindacale datoriale, l'associazione sindacale che sottoscrive i Contratti collettivi nazionali di lavoro.

      Art. 3.

      Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione 1. Al fine di favorire il raccordo tra la Giunta regionale e le professioni, e' istituita la Commissione regionale dei soggetti professionali, di' seguito denominata 'commissione', nominata dal Presidente della Giunta regionale.

  2. La commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:

    1. agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attivita' professionali e degli utenti delle medesime;

    2. alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;

    3. ai processi di innovazione delle attivita' professionali.

  3. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, salvo il presidente, possono essere confermati una sola volta; la commissione e' composta da:

    1. l'assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;

    2. un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o di professione associata di prestatori d'opera intellettuali.

  4. Oltre al presidente, il numero massimo dei membri della commissione e' pari a quarantasette, di cui:

    1. ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinistiche;

    2. ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni...

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