LEGGE REGIONALE 4 marzo 2009, n. 3 - Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 6 marzo 2009).

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione 1. Nel rispetto della parte II, titolo V, della Costituzione e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') (di seguito: TUE), nonche' di quelli desumibili dalle leggi statali ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilita' non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

  1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del TUE.

    Art. 2.

    Beni non espropriabili 1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi, entro novanta giorni dalla richiesta del beneficiario ed a cura dell'autorita' espropriante, d'intesa con gli enti pubblici interessati.

    Art. 3.

    Autorita' espropriante e ufficio per le espropriazioni 1. Costituiscono autorita' espropriante:

    a) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita': gli enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere, ivi compresi le comunita' montane, le unioni di comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni e altri enti pubblici;

    b) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilita': gli enti pubblici che emanano i provvedimenti dai quali deriva la dichiarazione di pubblica utilita';

    c) le societa', a totale o a maggioritaria partecipazione pubblica, che hanno la proprieta' o la gestione delle reti e degli impianti ad esse collegati, per la fornitura di servizi di pubblica utilita'.

  2. Costituiscono inoltre autorita' espropriante i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

  3. Tutte le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale all'autorita' amministrativa espropriante sono svolte dall'ufficio per le espropriazioni che l'autorita' individua organizzandolo appositamente ovvero attribuendo i relativi poteri ad un ufficio gia' esistente.

  4. Due o piu' autorita' esproprianti di cui al comma 1, anche se operano con finalita' o in settori diversi, possono, nei modi previsti dalla legge, organizzare un comune ufficio per le espropriazioni, o attribuirne i poteri, in tutto o in parte, ad un ufficio per le espropriazioni gia' esistente presso una di loro, ovvero coordinare gli uffici per le espropriazioni gia' esistenti.

    Art. 4.

    Funzione regionale di coordinamento 1. La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei procedimenti espropriativi.

  5. In particolare la Regione:

    a) favorisce e incentiva il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3, comma 4;

    b) svolge attivita' di consulenza nei confronti delle autorita' esproprianti;

    c) svolge attivita' di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche ai sensi dell'art. 14 del TUE;

    d) indica, con provvedimento della Giunta regionale, le modalita' di applicazione dell'art. 14 del TUE.

    Art. 5.

    Procedimenti di competenza regionale 1. La Regione, previa intesa, puo' delegare ad altri enti pubblici, ivi compresi quelli citati all'art. 3, comma 1, lettera a), le funzioni di autorita' espropriante per uno o piu' procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

  6. L'ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorita' espropriante.

  7. La Regione puo' revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validita' e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali gia' concluse, purche' conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.

  8. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale:

    a) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' o con cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati;

    b) provvede alla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale e sul sito informatico della Regione, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera d).

    Art. 6.

    Piano urbanistico 1. Per piano urbanistico generale, come richiamato nelle disposizioni del TUE, deve intendersi il piano di governo del territorio, cosi' come definito all'art. 7 della legge regionale n.

    11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero, nella fase transitoria, cosi' come definita alla parte I, titolo II, capi I e VI della legge regionale n. 12/2005, il piano regolatore generale.

    Art. 7.

    Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 15, della l.r.

    n. 12/2005, in tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilita' da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi puo' essere apportata con le procedure ordinarie o con le...

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