Sentenza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 24 Giugno 2016

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione24 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 154

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29, 30 e 47, comma 4, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-3 aprile 2015, depositato in cancelleria il 10 aprile 2015 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito nell’udienza pubblica del 31 maggio 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Basilicata.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 1° aprile 2015, ricevuto il 3 aprile 2015 e depositato il successivo 10 aprile (reg. ric. n. 49 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2015).

    L’art. 27 prevede che «1. Nell’ambito delle materie di legislazione di interesse dei territori e della popolazione appartenente alle comunità locali, il presente Capo disciplina il procedimento di codecisione per il rilascio, ovvero il diniego, dell’atto di intesa, da parte della Regione Basilicata, previsto dal vigente ordinamento giuridico.

  2. In armonia con le previsioni dell’art. 5 della Costituzione, dell’art. 54 dello Statuto regionale ed in coerenza con il disposto dell’art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1989, n. 439 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985”, la Regione Basilicata, ai fini del rilascio, ovvero del diniego dell’intesa, di cui alla presente legge, promuove e tiene conto del confronto con le comunità locali, secondo quanto previsto dal successivo art. 29».

    L’art. 28 stabilisce che «1. L’atto di intesa, ovvero il diniego dell’intesa, è un provvedimento esplicito e motivato della Giunta regionale, avente natura di atto di alta amministrazione».

    L’art. 29 dispone che «1. Il procedimento per il rilascio ovvero per il diniego dell’intesa si conclude nel termine di novanta giorni decorrenti della richiesta dell’intesa alla Regione Basilicata.

  3. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuta la richiesta di intesa, promuove il coinvolgimento delle comunità locali e convoca la Conferenza permanente delle autonomie di cui all’art. 2 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 17, integrata dai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di acquisire, entro il termine di sessanta giorni, il motivato parere ai fini del rilascio ovvero del diniego dell’intesa».

    L’art. 30, a sua volta, prevede che «1. In ragione delle particolari specificità afferenti le materie, la presente legge non si applica ai procedimenti relativi alle intese in materia di protezione civile e sanità, per le quali restano ferme le vigenti disposizioni legislative».

  4. – Premette il ricorrente che gli articoli da 27 a 30 fanno parte del Capo IV della legge regionale n. 4 del 2015, che disciplina le modalità di consultazione dei territori nei procedimenti in cui l’amministrazione regionale è chiamata ad esprimere la propria intesa o il diniego della stessa.

    A suo avviso, l’ambito di applicazione dell’art. 27 avrebbe una portata generale e ricomprenderebbe anche le opere energetiche soggette ad intesa regionale, tra cui i gasdotti di competenza di un’apposita Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico.

    Tale disposizione, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto disciplina le forme e le modalità di codecisione all’interno del territorio regionale per raggiungere o negare l’intesa con lo Stato nelle materie di legislazione concorrente.

    L’Avvocatura generale dello Stato richiama, in proposito, la sentenza n. 331 del 2010, nella quale la Corte costituzionale avrebbe chiarito a quali titoli di competenza vadano ascritte le disposizioni normative concernenti la disciplina dell’intesa.

    Richiama, altresì, la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), ed in particolare l’art. 1, commi 1, 7, lettera h), e 8, lettera b), numero 2), osservando come la Corte costituzionale abbia qualificato tali norme come principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

    Viene invocato anche l’art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che riserva allo Stato le funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti appartenenti alla rete energetica nazionale.

    Ad avviso del ricorrente, le suindicate disposizioni, alla luce della sentenza n. 303 del 2003, avrebbero l’effetto di attrarre allo Stato la competenza legislativa per la disciplina delle funzioni “chiamate in sussidiarietà”; le norme impugnate, pertanto, violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., perché regolerebbero illegittimamente principi fondamentali riservati alla competenza dello Stato.

    2.1.– Sarebbe, altresì, violato l’art. 118, primo comma, Cost., in ragione della stretta connessione tra l’esercizio del potere legislativo e l’allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

    Secondo il ricorrente, la legge n. 239 del 2004 e le altre discipline specifiche in materia di energia (il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante «Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche», nonché il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 64), avrebbero ridefinito in modo unitario, a livello nazionale, i procedimenti di autorizzazione delle maggiori infrastrutture lineari energetiche, riconoscendo agli organi statali un ruolo fondamentale nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative.

    La richiamata normativa, pertanto, pur non contenendo principi fondamentali volti a guidare il legislatore regionale nell’esercizio delle proprie attribuzioni, costituirebbe norma di dettaglio auto-applicativa, non suscettibile di essere sostituita da singole Regioni.

    Se così non fosse – deduce il ricorrente – si potrebbe giungere a una procedura «per il rilascio, ovvero il diniego, dell’atto di intesa [...]» diversa per ogni Regione.

    2.2.– Osserva inoltre l’Avvocatura generale dello Stato che l’art. 37 del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui ha modificato l’art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in riferimento alle infrastrutture lineari energetiche, stabilisce il termine di trenta giorni per il procedimento di rilascio dell’intesa, decorso il quale il parere si intende acquisito.

    L’impugnato art. 29 della legge regionale lucana...

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