Sentenza nº 142 da Constitutional Court (Italy), 16 Giugno 2016

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione16 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 142

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 552, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promossi dalle Regioni Campania, Abruzzo, Marche e Puglia, con ricorsi notificati il 27 febbraio-4 marzo 2015, 25 febbraio 2015, 27 febbraio-5 marzo 2015, 27 febbraio-4 marzo 2015, depositati in cancelleria il 4, 5 e 6 marzo 2015, e rispettivamente iscritti ai nn. 32, 35, 39 e 40 del registro ricorsi 2015.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Manuela de Marzo per la Regione Abruzzo, Alfonso Papa Malatesta per la Regione Marche e per la Regione Puglia, nonché l’avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 e depositato il successivo 5 marzo (reg. ric. n. 35 del 2015), la Regione Abruzzo ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra le altre, dell’art. 1, comma 552, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità.

    La disposizione impugnata modifica l’art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35. Quest’ultima disposizione individua le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai fini dell’approvvigionamento petrolifero, la cui realizzazione è sottoposta ad autorizzazione del Ministero della sviluppo economico, d’intesa con la Regione interessata.

    L’art. 1, comma 552, lettera a), allarga l’oggetto dell’art. 57 del d.l. n. 5 del 2012, includendovi le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, le opere accessorie, i terminali costieri e le infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione.

    L’art. 1, comma 552, lettera b), aggiunge un comma 3-bis all’art. 57 del d.l. n. 5 del 2012, con la previsione che, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa sull’autorizzazione, si applicano l’art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), e l’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che prevedono procedure per il superamento del dissenso.

    La ricorrente ritiene che l’art. 1, comma 552, lettera a), estendendo l’oggetto della chiamata in sussidiarietà della funzione amministrativa nella materia concorrente dell’energia fino ad includervi opere poste al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione, si ponga in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., perché l’avocazione allo Stato della funzione non risponde a parametri di ragionevolezza e proporzionalità.

    L’art. 1, comma 552, lettera b), sarebbe invece lesivo degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, in quanto, richiamando l’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004, permette che, in caso di mancata espressione degli atti di assenso o di intesa da parte della Regione, provveda la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione della Regione interessata. Analoga disposizione sarebbe già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 179 del 2012, perché finiva per rimettere allo Stato l’espressione della volontà definitiva sull’adozione dell’atto, senza coinvolgere in forme adeguate la Regione.

    La ricorrente si limita, infine, ad osservare che la norma impugnata rinvia anche all’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, senza chiarire «quale delle due procedure sia quella cui materialmente ricorrere».

  2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

    L’Avvocatura generale osserva che la norma impugnata si giustifica con il fine di «sbloccare l’effettiva realizzazione dei progetti per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi estendendo il regime di autorizzazione unica a quelle opere e infrastrutture necessarie ed indispensabili per assicurare il loro sfruttamento».

    Questa deduzione iniziale è poi sviluppata con esclusivo riferimento all’art. 1, comma 554, della legge n. 190 del 2014, anch’esso impugnato in separato giudizio. In ordine all’art. 1, comma 552, della legge n. 190 del 2014, la difesa dello Stato si limita a rilevare che il rinvio all’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 concerne i casi di inerzia della Regione, mentre il rinvio all’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 regola i casi di espresso dissenso regionale. Il meccanismo descritto dall’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 sarebbe già stato ritenuto rispettoso delle competenze regionali dalla sentenza di questa Corte n. 278 del 2010.

  3. – Con ricorso spedito per la notificazione il 27 febbraio 2015, ricevuto il successivo 4 marzo e depositato in pari data (reg. ric. n. 32 del 2015), anche la Regione Campania ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra le altre, dell’art. 1, comma 552, lettera b), della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione «di cui agli articoli 5 e 120 Cost.».

    La ricorrente evidenzia che...

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