Sentenza nº 143 da Constitutional Court (Italy), 16 Giugno 2016

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione16 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 143

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 5 marzo 2015, depositato in cancelleria il 6 marzo 2015 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia.

Ritenuto in fatto

Con il ricorso in epigrafe, resistito dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione Puglia ha impugnato la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), relativamente – tra l’altro e per quanto di interesse nel presente giudizio – al comma 420 del suo art. 1.

La disposizione censurata prevede una serie di specifici divieti di spesa per le Province delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2015: divieti attinenti (al ricorso) a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti determinate materie, a spese per relazioni pubbliche ed attività affini, all’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato, anche nell’ambito delle procedure di mobilità, all’acquisizione di personale mediante il ricorso al comando e alla proroga dei comandi cessati.

Di detta norma la ricorrente sospetta – per i profili e con le argomentazioni, illustrati anche con successiva memoria, di cui si dirà nel Considerato in diritto – il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 81, ultimo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo comma, 119, primo, secondo e ultimo comma, oltre che con l’art. 5, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e con gli artt. 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

Considerato in diritto

  1. − L’art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015) – coinvolto nella impugnativa che la Regione Puglia ha proposto avverso anche altre disposizioni (art. 1, commi da 421 a 424 e 427) della stessa legge, il cui esame è riservato a separate decisioni – testualmente così stabilisce:

    A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione delledilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dellambiente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT