Sentenza nº 144 da Constitutional Court (Italy), 16 Giugno 2016
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 16 Giugno 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 144
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015.
Visto latto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 17 maggio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi lavvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto e lavvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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− La Regione Veneto ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, numerose disposizioni dellart. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015) e, tra queste, le disposizioni di cui ai commi 611 e 612, le quali disciplinano criteri e modalità del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, tra gli altri, dalle Regioni.
Secondo la ricorrente, le disposizioni denunciate, «sebbene in astratto dirette allobiettivo pienamente condivisibile di razionalizzare il preoccupante e ingiustificato fenomeno di abnorme proliferazione delle società partecipate», si porrebbero, «in concreto», in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. E ciò per la ragione che «non prevedendo alcuna differenziata considerazione dei processi già avviati da alcune società regionali (come invece richiederebbero i principi di differenziazione e adeguatezza di cui allart. 118 Cost.) e nessun coinvolgimento delle Regioni nella definizione del processo di razionalizzazione (in violazione quindi del principio di leale collaborazione di cui allart. 120 Cost.)» quella disciplina sarebbe «lesiv[a] della materia di competenza residuale regionale organizzazione e funzionamento della Regione, riconducibile al quarto comma dellart. 117 della Costituzione» e, per tale aspetto, in particolare, interferirebbe nel processo, già da tempo avviato dal Veneto, di razionalizzazione delle partecipazioni regionali sia dirette che indirette.
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Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una declaratoria di infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.
La difesa dello Stato, richiamando la sentenza di questa Corte n. 159 del 2008, rammenta anzitutto che rispetto alle società orbitanti nellarea degli enti locali, svolgenti attività strumentali alle finalità di questi e strettamente connesse con le previsioni contenute nel testo unico degli enti locali, assume rilievo la disciplina statale in ordine ai profili organizzativi concernenti lordinamento degli enti locali, di cui allart. 117, secondo comma, lettera p), Cost.
In ogni caso, soggiunge lAvvocatura generale, la disciplina censurata avrebbe finalità di contenimento della spesa pubblica e, in quanto normativa di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica (ponendo «obiettivi e criteri generali», con ampio margine allintervento regionale), ben potrebbe incidere sulle competenze delle Regioni anche in materia di organizzazione delle stesse e dei relativi enti.
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Ha replicato...
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