Sentenza nº 144 da Constitutional Court (Italy), 16 Giugno 2016

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione16 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 144

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 maggio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − La Regione Veneto ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, numerose disposizioni dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015) e, tra queste, le disposizioni di cui ai commi 611 e 612, le quali disciplinano criteri e modalità del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, tra gli altri, dalle Regioni.

    Secondo la ricorrente, le disposizioni denunciate, «sebbene in astratto dirette all’obiettivo pienamente condivisibile di razionalizzare il preoccupante e ingiustificato fenomeno di abnorme proliferazione delle società partecipate», si porrebbero, «in concreto», in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. E ciò per la ragione che – «non prevedendo alcuna differenziata considerazione dei processi già avviati da alcune società regionali (come invece richiederebbero i principi di differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost.) e nessun coinvolgimento delle Regioni nella definizione del processo di razionalizzazione (in violazione quindi del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.)» – quella disciplina sarebbe «lesiv[a] della materia di competenza residuale regionale “organizzazione e funzionamento della Regione”, riconducibile al quarto comma dell’art. 117 della Costituzione» e, per tale aspetto, in particolare, interferirebbe nel processo, già da tempo avviato dal Veneto, di razionalizzazione delle partecipazioni regionali sia dirette che indirette.

  2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una declaratoria di infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

    La difesa dello Stato, richiamando la sentenza di questa Corte n. 159 del 2008, rammenta anzitutto che rispetto alle società orbitanti nell’area degli enti locali, svolgenti attività strumentali alle finalità di questi e strettamente connesse con le previsioni contenute nel testo unico degli enti locali, assume rilievo la disciplina statale in ordine ai profili organizzativi concernenti l’ordinamento degli enti locali, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

    In ogni caso, soggiunge l’Avvocatura generale, la disciplina censurata avrebbe finalità di contenimento della spesa pubblica e, in quanto normativa di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica (ponendo «obiettivi e criteri generali», con ampio margine all’intervento regionale), ben potrebbe incidere sulle competenze delle Regioni anche in materia di organizzazione delle stesse e dei relativi enti.

  3. Ha replicato...

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