Ordinanza nº 139 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 2016

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione10 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 139

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal sen. Roberto Calderoli nei confronti dell’on. Cécile Kyenge Kashetu, promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo, con ricorso depositato in cancelleria il 29 gennaio 2016 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2016, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2016 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 29 gennaio 2016, il Tribunale ordinario di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica di affermare, con deliberazione del 16 settembre 2015 (Doc. IV-ter, n. 4), che le dichiarazioni rese dal sen. Roberto Calderoli nei confronti dell’on. Cécile Kyenge Kashetu, all’epoca dei fatti Ministro per l’integrazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e di annullare conseguentemente la predetta deliberazione del Senato della Repubblica;

che il ricorrente premette di essere investito del procedimento penale nei confronti del sen. Roberto Calderoli, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 595, terzo comma, del codice penale, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, perché, «alla presenza di una vasta platea di circa 1.500 spettatori durante un comizio tenutosi alla festa indetta dalla Lega Nord» il 13 luglio 2013 presso Treviglio, offendeva l’onore e il decoro del Ministro per l’integrazione pro tempore, assimilando l’on. Kyenge a un...

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