Ordinanza nº 137 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 2016

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione10 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 137

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24-29 luglio 2015, depositato in cancelleria il 30 luglio 2015 ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2015.

Udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che, con ricorso spedito il 24 luglio 2015, pervenuto al destinatario il 29 luglio 2015 e depositato il giorno successivo (reg. ric. n. 78 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione principale di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, e 119 della Costituzione;

che l’impugnato art. 29 – il quale, come le altre disposizioni della legge provinciale n. 6 del 2015, è applicabile al «personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia» (art. 1 della legge provinciale n. 6 del 2015) – sotto la rubrica «Collocamento a riposo d’ufficio», stabilisce che «Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento delle spese di personale degli enti di cui all’articolo 1, la Giunta provinciale stabilisce il collocamento a riposo d’ufficio e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro del personale con diritto a pensione tenendo conto dei seguenti criteri: a) un’età anagrafica non inferiore a 63 anni e non superiore all’età prevista per la pensione di vecchiaia; b) graduale riduzione dell’età anagrafica per il collocamento a riposo d’ufficio, garantendo comunque la permanenza in servizio fino all’età anagrafica necessaria per escludere la riduzione della pensione...

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