Ordinanza nº 136 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 2016

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione10 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 136

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), promosso dal Tribunale ordinario della Spezia nel procedimento civile promosso da D.P.A. nei confronti di B.L. con ordinanza dell’11 agosto 2015, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 maggio il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto che, con l’ordinanza menzionata in epigrafe, il Tribunale ordinario della Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A);

che, in base alla disposizione censurata, sono anticipate dall’erario «le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico» da parte dei consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato;

che le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nell’ambito del giudizio civile instaurato per l’accertamento della «sussistenza del difetto di veridicità dell’atto di riconoscimento effettuato dal Sig. D.P. nell’atto di nascita della bambina M.D.P.» e, quindi, per l’annullamento dell’atto «di riconoscimento medesimo con conseguente perdita del cognome da parte della convenuta e conseguente venir meno in capo al Sig. D.P. dei diritti e dei doveri ex art. 261 c.c.»;

che parte attrice, nel corso del giudizio principale, ha prodotto copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, contestualmente, il consulente tecnico d’ufficio ha rappresentato di non essere in grado di anticipare le spese necessarie per procedere all’esame dei campioni ematici delle parti, indicate in «€ 2.000,00 + IVA»;

che il giudice a quo, in punto di rilevanza delle questioni, ha osservato che, avendo l’attore impugnato l’atto di riconoscimento della paternità per difetto di veridicità, la consulenza tecnica d’ufficio diretta a verificare la compatibilità del DNA paterno con quello della figlia riconosciuta costituirebbe l’unica attività istruttoria utile per tale verifica;

che, tuttavia, l’anticipazione delle indicate spese di consulenza non potrebbe essere posta a carico né dello Stato, prevedendo la disposizione denunciata «il rimborso delle spese già “sostenute”», né dell’attore, essendo egli stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

che, secondo il giudice rimettente, non sarebbe possibile imporre l’anticipazione delle stesse a carico della parte convenuta, la quale non avrebbe interesse allo svolgimento delle indagini peritali, il cui esito, in astratto, potrebbe rivelarsi ad essa sfavorevole;

che il consulente tecnico d’ufficio, solo dopo l’avvenuto espletamento dell’incarico, potrebbe ottenere un decreto di liquidazione...

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