Sentenza nº 129 da Constitutional Court (Italy), 06 Giugno 2016

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione06 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 129

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel procedimento vertente tra il Comune di Lecce e il Ministero dell’interno ed altri, con ordinanza del 2 dicembre 2014, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione del Comune di Andria, fuori termine, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata il 2 dicembre 2014 e iscritta al n. 195 del registro ordinanze del 2015, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui, nel prevedere per l’anno 2013 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo per un ammontare complessivo di 2.250 milioni di euro, dispone che la riduzione per ciascun Comune è «determinat[a], con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE».

    Il giudice rimettente ritiene la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata.

    1.1.– La rilevanza della questione deriverebbe dal fatto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio è chiamato a decidere in merito al ricorso con cui il Comune di Lecce contesta la riduzione dei trasferimenti erariali determinata dal decreto del Ministero dell’interno 24 settembre 2013, chiedendone l’annullamento: trattandosi di fonte secondaria di mera applicazione della fonte primaria, la determinazione circa la legittimità costituzionale della disposizione censurata si porrebbe in termini di pregiudizialità rispetto alla decisione nel merito.

    1.2.– La questione sarebbe non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 97 e 119, primo e terzo comma, della Costituzione.

    In particolare, il giudice rimettente afferma che la censurata disposizione comporterebbe la lesione dell’autonomia finanziaria riconosciuta all’ente locale dall’art. 119 Cost. Ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché la disposizione censurata, a differenza di quella previgente per i Comuni e quella vigente per le Province, non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune deve essere emanato. Un intervento di riduzione dei trasferimenti, afferma il rimettente, che avvenisse a esercizio finanziario quasi concluso inciderebbe sull’elaborazione e sull’approvazione del bilancio di previsione, strumento attraverso cui si esplica l’autonomia finanziaria di ciascun ente locale, necessariamente condizionato alla previa conoscenza delle entrate su cui è possibile contare. In secondo luogo, perché la disposizione censurata individua il parametro per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i «consumi intermedi» del triennio in esame, categoria nella quale rientrano, però, secondo il rimettente, sia le spese stanziate nell’interesse di ogni singola amministrazione, sia quelle destinate ad assicurare servizi ai cittadini (quali, come nel caso del Comune ricorrente, i costi del servizio di raccolta dei rifiuti). A sostegno della incostituzionalità della disposizione censurata, il TAR Lazio richiama l’art. 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2014, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, intervenendo sul comma 7 del qui censurato art. 16, esclude, per le sole Province, dal computo dei consumi intermedi le spese per la formazione professionale, per il trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per i servizi socialmente utili...

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