Ordinanza nº 128 da Constitutional Court (Italy), 01 Giugno 2016

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione01 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 128

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra Associazione “Dacci una Zampa – Onlus” e il Comune di Reggio Calabria ed altra, con ordinanza del 14 maggio 2015, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 maggio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, (ovvero, limitatamente alle parole «e non esercitano attività economica») del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A);

che il giudice a quo premette che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, costituita presso il medesimo TAR, aveva rigettato, con provvedimento del 16 dicembre 2014, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall’Associazione “Dacci Una Zampa – Onlus”, la quale aveva instaurato un giudizio dinnanzi a quella giurisdizione amministrativa, sul presupposto che difettasse «il requisito previsto dall’art. 119 del d.P.R. n. 115/2002 inerente il non esercizio dell’attività economica»;

che l’interessata aveva conseguentemente proposto dinnanzi al Tribunale rimettente, ai sensi dell’art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, istanza di ammissione al beneficio, lamentando l’erroneità del precedente diniego;

che la predetta Associazione aveva in quella sede evidenziato, per un verso, di essere, secondo previsione statutaria, associazione di volontariato senza fini di lucro e, per altro verso, di non aver mai esercitato attività economica, come comprovato dall’assenza di corrispettivo per i servizi e le attività espletate, nonché dal rendiconto per l’anno 2013, nel quale si era dichiarato un patrimonio pari a zero;

che il rimettente argomenta quindi, in diritto, che il citato art. 119, affinché un ente possa essere ammesso al cosiddetto gratuito patrocinio, pone la duplice condizione che l’ente non persegua fini di lucro e che esso non eserciti attività economica;

che, a parere del giudice a quo, la distinzione tra i due presupposti risulta perfettamente delineata nella corrente riflessione teorica, in quanto, mentre il metodo lucrativo di esercizio dell’attività ricorre quando le modalità di gestione tendono alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi, il metodo economico – vale a dire: l’esercizio di attività economica – ricorre quando le predette modalità di gestione tendono alla copertura dei costi con i ricavi;

che tale significato di “attività economica” comporta tuttavia, secondo il rimettente, che esula da essa solo l’esercizio svolto «strutturalmente e necessariamente in perdita», mentre svolge comunque attività con metodo economico il soggetto che eroga servizi di utilità sociale, sebbene questi siano ispirati da un fine ideale e anche se le condizioni di mercato non consentano di remunerare i fattori produttivi, rappresentati dalle prestazioni spontanee e gratuite degli aderenti...

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