Sentenza nº 127 da Constitutional Court (Italy), 01 Giugno 2016

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione01 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 127

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 6 marzo 2015 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2015 e depositato il successivo 6 marzo, la Regione siciliana ha promosso, fra le altre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, anche in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

    In particolare, l’art. 1, comma 400, impone alle Regioni a statuto speciale (fra le quali la Regione siciliana) un ulteriore concorso agli oneri della finanza pubblica generale, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sia in termini di indebitamento netto, sia in termini di saldo netto da finanziare, determinandolo in una quota annuale che per la ricorrente è pari a 273 milioni di euro. Tale onere è stato quindi inserito, dal successivo comma 401, nel quadro degli obblighi di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), cioè nell’obiettivo «in termini di competenza eurocompatibile», determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011, per gli anni dal 2013 al 2018.

    Viene, poi, stabilito al comma 403 che l’onere in parola debba essere soddisfatto nelle forme procedimentali di cui all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione): tuttavia, nelle more dell’approvazione delle misure attuative di tale procedura, si prevede che si proceda con accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

    Con il successivo comma 405, si statuisce l’obbligo per il Ministero dell’economia e delle finanze di comunicare all’ente regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, l’obiettivo rideterminato del patto di stabilità interno per la Regione siciliana, modificando con questa integrazione l’art. 42, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, attuativo di tale patto.

    I commi 415 e 416 del citato art. 1 prorogano, infine, di un anno (cioè sino al 2018), le forme di concorso regionale alla finanza pubblica già stabilite con le leggi di stabilità 2013 e 2014, rispettivamente dall’art. 1, commi 454 e 455, della legge n. 228 del 2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), e dall’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

    La Regione ricorrente ritiene che i contributi finanziari in tal modo richiesti equivalgano ad una riserva statale sul gettito dei tributi erariali di spettanza regionale, effettuata in assenza dei presupposti stabiliti dall’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, con conseguente violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto della Regione siciliana.

    Sotto altro profilo si lamenta che, attraverso la sottrazione delle cospicue entrate di cui sopra, si impedirebbe alla Regione di garantire l’equilibrio dei propri bilanci e i livelli essenziali di assistenza, fino a mettere a repentaglio il corretto svolgimento delle funzioni di competenza regionale, così da determinare...

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