Ordinanza nº 123 da Constitutional Court (Italy), 30 Maggio 2016

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione30 Maggio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 123

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Lombardia con ricorso notificato il 26 febbraio-3 marzo 2015, depositato in cancelleria il 5 marzo 2015 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 26 febbraio 2015, ricevuto dal destinatario il successivo 3 marzo e depositato il 5 marzo 2015 (reg. ric. n. 33 del 2015), la Regione Lombardia ha impugnato varie disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), e, tra queste, l’art. 1, comma 20, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione «di cui all’art. 120 Cost.»;

che l’impugnato art. 1, comma 20, stabilisce che «A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente: «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera...

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