Ordinanza nº 123 da Constitutional Court (Italy), 30 Maggio 2016
Relatore | Silvana Sciarra |
Data di Resoluzione | 30 Maggio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 123
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicol ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Lombardia con ricorso notificato il 26 febbraio-3 marzo 2015, depositato in cancelleria il 5 marzo 2015 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2015.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;
uditi l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 26 febbraio 2015, ricevuto dal destinatario il successivo 3 marzo e depositato il 5 marzo 2015 (reg. ric. n. 33 del 2015), la Regione Lombardia ha impugnato varie disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), e, tra queste, l’art. 1, comma 20, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione «di cui all’art. 120 Cost.»;
che l’impugnato art. 1, comma 20, stabilisce che «A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente: «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA