Sentenza nº 121 da Constitutional Court (Italy), 30 Maggio 2016
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 30 Maggio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 121
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellart. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo risultante dopo le modifiche apportate dallart. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto allevasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, nel procedimento vertente tra M.P. e lAgenzia delle entrate, Direzione provinciale di Roma 2 ed altra, con ordinanza del 13 maggio 2015, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dellanno 2015.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto in fatto
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La Commissione tributaria regionale del Lazio, con ordinanza iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dellart. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellart. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) nel testo risultante dopo le modifiche apportate dallart. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto allevasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 , il quale prevede, nellipotesi in cui la notifica non avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario, linammissibilità dellappello nel caso di omesso deposito di copia dellatto di impugnazione presso lufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
1.1. Il giudice rimettente espone che la contribuente ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso avanzato avverso la cartella di pagamento per omesso o carente versamento IRAP per lanno di imposta 2005, chiedendo, altresì, il riconoscimento di un credito IRAP relativamente ad una somma erroneamente versata per il periodo di imposta 2005. Lappellante rappresentava di svolgere attività di amministratore di condominio, non assoggettabile ad IRAP per lassenza del requisito della autonoma organizzazione e instava, quindi, per lannullamento della cartella di pagamento impugnata ed il riconoscimento del credito IRAP. LAgenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, nelle proprie controdeduzioni, tra laltro, chiedeva di verificare lavvenuto deposito di copia dellappello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale (come richiesto dallart. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992); inoltre, rappresentava che la parte non poteva stare in giudizio personalmente, in quanto il valore della controversia superava la soglia di euro 2.582,28 e rilevava che la richiesta di riconoscimento del credito IRAP era inammissibile, non avendo, la parte, presentato una specifica istanza di rimborso; nel merito, sosteneva la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione e la legittimità dellassoggettamento ad IRAP.
1.2. La Commissione tributaria regionale solleva dufficio la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la predetta disposizione, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost.
1.2.1. In punto di rilevanza, il giudice rimettente premette che lappello è tempestivo ma lesame del merito dellappello sarebbe precluso dalla causa di inammissibilità per omesso deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Roma, di copia dellatto di impugnazione. Osserva, poi, che nella fattispecie in esame trova applicazione lart. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo precedente rispetto alle modifiche introdotte con lart. 36 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), il quale disponendo la soppressione del secondo periodo del citato comma 2 ha reso non più necessario, ai fini della ritualità della proposizione dellappello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, il deposito di copia dellatto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. La nuova disposizione, infatti, si applica agli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto, mentre, per gli appelli proposti, come quello di specie, prima della entrata in vigore della nuova normativa, trova applicazione la disposizione che prevede linammissibilità nel caso di omesso deposito di copia dellappello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.
1.2.2. Quanto alla non manifesta infondatezza della...
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Sentenza nº 271 da Constitutional Court (Italy), 13 Dicembre 2019
...120, comma 2-bis, cod. proc. amm. Ad analoghe conclusioni si perverrebbe anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 121 e n. 44 del 2016, che, nel ribadire l’ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della mani......
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