Sentenza nº 117 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 2016
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 26 Maggio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 117
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015.
Visto latto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi lavvocato Luca Antonini per la Regione Veneto e lavvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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− Con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2015, la Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, il comma 359 dellart. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2015), il quale prevede la riduzione − di 8,9 milioni di euro per lanno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dallanno 2016 − dellautorizzazione di spesa di cui allart. 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 1988). Tale ultima disposizione stabilisce, a sua volta, lo stanziamento, per capitale ed interessi, iscritto al capitolo n. 7304 dello stato di previsione dal Ministero dei trasporti, «[a]l fine di far fronte agli oneri derivanti dallammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre [ ]».
Ad avviso della Regione ricorrente, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché la riduzione dellautorizzazione di spesa, ivi prevista, inciderebbe retroattivamente su impegni già assunti dalla Regione e determinerebbe unirragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del legittimo affidamento della Regione e del principio di proporzionalità. Viene, inoltre, denunciata la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto la disposizione impugnata sarebbe lesiva delle «competenze regionali [ ] in tema di servizi ferroviari di interesse regionale», e dellart. 119 Cost. perché si inciderebbe sullequilibrio finanziario regionale. Sarebbe, infine, violato il principio di leale collaborazione di cui allart. 120 Cost., non essendo stata prevista alcuna partecipazione della Conferenza Stato-Regioni.
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− La Regione ricorrente osserva che la disposizione censurata riduce lautorizzazione di spesa destinata al finanziamento, per capitale e interessi, dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre. In base allart. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dellarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), i compiti di programmazione e di amministrazione, concernenti i servizi ferroviari di interesse regionale, sono oggetto di delega alle Regioni.
La disposizione censurata determinerebbe una riduzione del contributo statale per gli ammortamenti dei mutui per investimenti in infrastrutture ferroviarie, in quanto sarebbe applicabile anche ad investimenti già effettuati dalla Regione. In particolare, ai sensi dellart. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 1987), era stata prevista la concessione di contributi a carico dello Stato in misura pari agli oneri per capitali e interessi derivanti dallammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa potevano contrarre per la realizzazione di investimenti ferroviari.
La Regione riferisce che − con decreto 9 luglio 1987, n. 1334 − il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fissato le modalità per lattivazione dei mutui, in funzione di un piano di riparto preventivo relativo alle entità degli interventi previsti per le varie ferrovie. In seguito, è stata autorizzata laccensione di ulteriori mutui al fine di consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dellart. 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 (Interventi nel settore dei trasporti) convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1996, n. 611.
Con il d.lgs. n. 422 del 1997 è stata quindi prevista la facoltà di stipulare accordi di programma tra le Regioni ed i Ministeri competenti per la delega di funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale. In particolare, lart. 15, comma 2-ter, del medesimo d.lgs. n. 422 del 1997 ha disposto che le risorse necessarie allattuazione degli accordi di programma siano depositate...
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