N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 giugno 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Lazio in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 16 aprile 2009, n. 14, recante 'Disposizioni in materia di personale' (B.U.R.

n. 15 del 21 aprile 2009).

L'art. 1 della legge 16 aprile 2009, n. 14, recante 'Disposizioni in materia di personale' cosi' recita:

  1. In considerazione del processo di riorganizzazione delle strutture regionali al fine di favorire la razionalizzazione degli organici assicurare il buon andamento dell'amministrazione evitando interruzioni e disfunzioni nell'attivita' gestionale, e' fatta salva la qualifica o categoria gia' attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione dell'art. 22, comma 8 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale) e successive modifiche, purche' lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale e effettivamente esercitate per almeno un triennio.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale dei ruoli regionali in servizio alla data di entrata della presente legge.

  3. E' fatta salva la posizione economica acquisita dal personale, anche in stato di quiescenza, a seguito dell'espletamento delle funzioni o mansioni correlate alla qualifica o categoria gia' rivestita, purche' formalmente attribuite.

Scopo della legge in esame e' il mantenimento degli obiettivi perequativi fissati dall'art. 22 della legge n. 25 del 1996, maturati nel periodo intercorrente dalla emanazione della predetta legge, sino alla sua abrogazione, disposta con legge regionale n. 6 del 2002.

Tale perequazione fu inizialmente prevista dal citato art. 22, comma 8 della l. r. n. 25/1996, del Lazio, diretta alla organizzazione degli uffici regionali e a porre una nuova disciplina della dirigenza in attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, con cui si rinviava a un successivo provvedimento legislativo la soluzione delle sperequazioni determinatesi in sfavore del personale regionale non inquadrato ai sensi delle leggi fino ad allora intervenute in materia e richiamate dalla stessa norma (Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6398).

Venne quindi adottato il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT