Sentenza nº 109 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 2016

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione20 Maggio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 109

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi dalla Corte d’appello di Brescia con ordinanze del 10 marzo e dell’11 giugno 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 98 e 200 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2016 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 10 marzo 2015 (r.o. n. 98 del 2015), la Corte d’appello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui – secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all’uso personale della sostanza stupefacente, anche la coltivazione di piante di cannabis.

    La Corte rimettente premette di essere investita dell’appello proposto dai difensori dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva dichiarato il loro assistito colpevole del delitto di cui all’art. 73, commi 1, 1-bis e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per aver coltivato nel garage della propria abitazione otto piante di canapa indiana, due delle quali in avanzato stato di maturazione, e per aver illecitamente detenuto, nella propria camera da letto, grammi 25 di marijuana.

    I difensori avevano censurato, in particolare, il fatto che il Tribunale fosse pervenuto ad un giudizio di responsabilità penale pur in mancanza della prova della destinazione allo spaccio della marijuana e dello stupefacente ricavabile dalle piantine di canapa indiana: prova che – vertendo su un elemento costitutivo del delitto contestato – sarebbe spettato alla pubblica accusa fornire. A fronte di ciò, avevano chiesto che l’imputato fosse assolto dal reato ascrittogli anche in relazione alla condotta di coltivazione, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, che faccia rientrare tra le condotte di chi «comunque detiene» lo stupefacente anche quella di coltivazione per ricavare droga destinata esclusivamente al consumo personale. In subordine, avevano riproposto l’eccezione di illegittimità costituzionale della citata disposizione già formulata in primo grado e ritenuta irrilevante dal Tribunale, sul presupposto che fosse provata la destinazione allo spaccio del prodotto della coltivazione.

    Al riguardo, la Corte rimettente osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, né la quantità dello stupefacente rinvenuto presso l’imputato – quello pronto all’uso e quello ricavabile dalle piantine una volta giunte a maturazione (quantità non rilevante sia per valore economico che in relazione al numero di dosi ottenibili) – né alcun altro elemento consentirebbero di ritenere raggiunta la prova che lo stupefacente stesso fosse destinato, in tutto o in parte, ad essere ceduto a terzi.

    L’imputato dovrebbe essere, pertanto, assolto dal reato contestatogli con riguardo alla detenzione dei 25 grammi di marijuana, la quale risulterebbe penalmente irrilevante per l’espresso disposto dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990. Altrettanto non potrebbe dirsi, invece, per la coltivazione delle otto piantine di cannabis. L’interpretazione adeguatrice prospettata dalla difesa, intesa a far refluire anche la coltivazione per uso personale tra le condotte sanzionate in via amministrativa dalla norma censurata, resterebbe, infatti, esclusa alla luce di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. Quest’ultima, per oltre un decennio, è stata «sostanzialmente granitica» nell’affermare l’impraticabilità di una simile interpretazione. Dopo un tentativo, operato da un indirizzo minoritario, di limitare la nozione di «coltivazione» alla sola attività gestita con caratteri di imprenditorialità, facendo rientrare la cosiddetta coltivazione “domestica” nel generico concetto di detenzione di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, sono intervenute le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 24 aprile-10 luglio 2008, n. 28605, ribadendo il principio per cui «costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale»: principio al quale si è attenuta la giurisprudenza di legittimità successiva.

    Ciò renderebbe, peraltro, rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata dalla difesa: questione che la Corte rimettente ritiene, altresì, non manifestamente infondata in rapporto ai parametri dell’eguaglianza e della necessaria offensività del reato, nei termini di seguito indicati.

    Preliminarmente, il giudice a quo si dichiara consapevole del fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 360 del 1995, ha già dichiarato non fondata analoga questione. Reputa, tuttavia, che la soluzione meriti di essere rivista alla luce non soltanto dell’evoluzione giurisprudenziale nell’individuazione della ratio della disciplina penale degli stupefacenti, ma anche della normativa sovranazionale sopravvenuta.

    Osserva, in questa ottica, la Corte rimettente che l’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 configura come mero illecito amministrativo il fatto di chi, «per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope». La legge considererebbe, dunque, penalmente irrilevante la condotta di chi detiene lo stupefacente a fini di consumo personale, quale che sia il comportamento pregresso che ha originato tale detenzione («comunque detiene»). Rientrerebbe, pertanto, tra i semplici illeciti amministrativi anche la detenzione, a detto fine, di sostanza stupefacente ricavata da piante coltivate dallo stesso detentore.

    Di contro, in base all’«unica interpretazione legittimata dalla giurisprudenza di legittimità», allorché il soggetto sia sorpreso quando ha ancora in corso la coltivazione la sua condotta assume rilevanza penale.

    Tale disciplina violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), assoggettando a trattamenti diversi comportamenti identici, o almeno del tutto assimilabili. La denunciata sperequazione non potrebbe essere giustificata con il rilievo che la condotta di detenzione – a differenza di quella di coltivazione – è collegabile immediatamente e direttamente al successivo uso personale, finalità che sola giustifica l’applicazione del regime sanzionatorio meno rigoroso previsto dall’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990. La maggiore «distanza» della condotta di coltivazione rispetto all’utilizzo finale dello stupefacente potrebbe rendere più difficoltoso, in punto di fatto, l’accertamento della finalità di consumo personale, ma risulterebbe inidonea ad imprimere un maggior disvalore alla condotta, una volta che detta finalità sia stata comunque accertata.

    La norma censurata violerebbe, altresì, in parte qua, il principio di necessaria offensività del reato, ricavabile dalla disposizione combinata degli artt. 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.

    Ancor più dopo la modifica del quadro normativo conseguita al referendum abrogativo del 18-19 aprile 1993, la salute individuale rimarrebbe, infatti, estranea agli obiettivi di tutela della disciplina dettata dagli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990. Come chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 24 giugno-21 settembre 1998, n. 9973, scopo dell’incriminazione di cui al citato art. 73 è piuttosto «quello di combattere il mercato della droga, […] che mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni».

    In questa prospettiva, la coltivazione di piante di cannabis finalizzata al consumo personale, proprio perché non prodromica all’immissione della droga sul mercato, risulterebbe radicalmente inidonea a ledere i beni giuridici protetti e, dunque, inoffensiva.

    Che la protezione della salute o dell’incolumità individuale dell’agente da comportamenti autolesivi sia estranea non solo al sistema normativo in esame, ma all’intero ordinamento penale, lo dimostrerebbe, d’altronde, il fatto che non solo altri comportamenti notoriamente nocivi per la salute di chi li pone in essere (quali il tabagismo e l’abuso di sostanze alcooliche), ma persino la più grave delle condotte autolesive, e cioè il tentativo di suicidio, restino privi di rilevanza penale.

    L’evidenziata ratio delle norme incriminatrici in tema di stupefacenti risulterebbe confermata, inoltre, dalla decisione quadro 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti), il cui art. 2...

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