Sentenza nº 101 da Constitutional Court (Italy), 12 Maggio 2016

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione12 Maggio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 101

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettere a), c) ed f), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2015», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 febbraio-2 marzo 2015, depositato in cancelleria il 3 marzo 2015 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con il ricorso in epigrafe, plurime questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2015».

    Di detta legge – per sospetto contrasto con gli artt. 3, 117, primo comma (in relazione alla direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, nonché con l’art. 120 della Costituzione – il ricorrente ha, in particolare, censurato:

    l’art. 1, comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede l’esercizio in forma associata, da parte delle unioni di Comuni, di «almeno cinque delle funzioni di cui all’art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», in difformità dalla previsione statuale di obbligatorietà della gestione associata di tutte le suddette funzioni fondamentali;

    l’art. 6, comma 1, lettera a), nella parte in cui – con «l’introdurre aprioristicamente nella categoria dei “rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale” indistintamente tutti i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006 [Norme in materia ambientale]»; e nella ulteriore parte in cui – con il subordinare al «previo accordo tra le regioni interessate» il trattamento, in impianti di recupero energetico, dei rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale – «introduce illegittimamente un vincolo non previsto dal legislatore nazionale» per il trattamento dei suddetti rifiuti;

    l’art. 6, comma 1, lettera c), nella parte in cui prevede che la Giunta regionale possa consentire, ai concessionari di grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico «in scadenza entro il 31 dicembre 2017», la «prosecuzione temporanea» degli impianti, con ciò discostandosi dalla normativa statale di riferimento, di cui all’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), che «pone quale principio informatore generale della materia – cui anche le Regioni, nell’esercizio del potere legislativo concorrente in materia di energia, devono attenersi – l’obbligo di svolgere gare ad evidenza pubblica»;

    l’art. 6, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevederebbe un’applicazione retroattiva del canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea delle derivazioni di acqua pubblica, di cui all’art. 53-bis, comma 5-bis, della legge regionale n. 26 del 2003.

  2. – Si è costituita la Regione Lombardia, contestando la fondatezza in ogni sua parte dell’impugnativa statuale.

    Con riferimento, in particolare, alla disposizione di cui allart. 6, comma 1, lettera a), la resistente ha sostenuto che la stessa andrebbe interpretata nel senso che lo smaltimento, allinterno della Regione, anche dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani «garantirebbe la coerenza con la programmazione regionale dei rifiuti, nonché la realizzazione dei principi di autosufficienza e di prossimità di cui agli artt. 181, comma 5, e 182-bis, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006», mentre, diversamente, ove si assegnasse «priorità alla produzione di energia con solo rifiuto urbano indifferenziato», si finirebbe con il «disincentivare il recupero di materia, contravvenendo le disposizioni […] della Unione europea». Ed a sua volta, il previsto «previo accordo tra le regioni interessate», in tema di trattamento di rifiuti urbani extraregionali non sarebbe, «di per sé, ostativo alla libera circolazione del prodotto rifiuto», trattandosi «semplicemente, di regolamentazione pattizia» volta a «facilita[re] anche la...

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