Sentenza nº 105 da Constitutional Court (Italy), 12 Maggio 2016
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 12 Maggio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 105
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 1, comma 1, lettere d) ed e), della legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 ‒ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-19 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 24 febbraio 2015 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2015.
Visto latto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nelludienza pubblica del 5 aprile 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi lavvocato dello Stato Carla Colelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Antonella Forloni e Piera Pujatti per la Regione Lombardia.
Ritenuto in fatto
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Con ricorso spedito per la notifica il 18 febbraio 2015, ricevuto dalla resistente il 19 febbraio 2015 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 24 febbraio 2015 (reg. ric. n. 27 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dellart. 1, comma 1, lettere d) ed e), della legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni in materia di vendita di carburanti. Modifiche al titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 ‒ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), per violazione dellart. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dellUnione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957; nonché dellart. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Le disposizioni impugnate stabiliscono che «1. Al titolo II, capo IV, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:
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dopo il comma 4 dellarticolo 88 è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Le modifiche di cui al comma 3, lettere a) e b), di un impianto di distribuzione di carburante già esistente sono subordinate ai medesimi obblighi previsti dallarticolo 89 per lapertura di un nuovo impianto, ivi incluso, nelle aree urbane individuate dalla Giunta regionale, lobbligo relativo agli erogatori di elettricità per veicoli elettrici, salvo che nel contesto considerato linstallazione degli erogatori di energia elettrica, GPL o metano, sia tecnicamente impossibile o, comunque, abbia un costo sproporzionato allentità della modifica, in conformità ai criteri preventivamente individuati dalla Giunta con apposita delibera.
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allarticolo 89 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica dopo la parola metano sono aggiunte le parole e di GPL;
2) in tutto il comma 1, dopo la parola metano sono aggiunte le parole e GPL;
3) al primo periodo del comma 2, dopo le parole Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti sono inserite le seguenti: di carburante a metano;
4) il secondo periodo del comma 2 è così sostituito:
Nei bacini in equilibrio per il prodotto metano, i nuovi impianti devono dotarsi del prodotto GPL o in alternativa del prodotto metano e, in aggiunta ai precedenti, nelle aree urbane individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale dellerogatore di elettricità per veicoli, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sullintero territorio regionale. Lobbligo di dotarsi dellerogatore di elettricità per veicoli può essere assolto, dintesa con il Comune competente, anche individuando una localizzazione dellerogatore su area pubblica o privata diversa dal sedime dellimpianto oggetto di istanza autorizzatoria.
5) il terzo periodo del comma 2 è così sostituito:
I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non ottemperano fin da subito allobbligo di erogazione del prodotto a basso impatto ambientale, individuato ai sensi del presente comma: metano o, limitatamente ai bacini in equilibrio per tale prodotto, GPL.
6) al comma 4, le parole agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 8 dellarticolo 90 sono sostituite dalle seguenti: allobbligo di dotarsi del prodotto metano, e dopo la parola deliberazione sono aggiunte le seguenti: , se tale obbligo comporta ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità dellobbligo medesimo. In tal caso limpianto deve, comunque, dotarsi del prodotto GPL.»
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Osserva il ricorrente come le disposizioni di cui allart. 1, comma 1, lettera e), numeri 4) e 5), nel modificare lart. 89, comma 2, della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), impongano lobbligo per i nuovi impianti di distribuzione di dotarsi, fino al raggiungimento del numero minimo stabilito dalla Regione, di almeno un prodotto a basso impatto ambientale, con precedenza per il metano; nonché, in aggiunta, dellerogatore di elettricità per i veicoli, ove limpianto sia aperto «nelle aree urbane individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale».
Lart. 1, comma 1, lettera d), invece, estende tali obblighi anche a carico degli impianti già esistenti, se oggetto di interventi di ammodernamento; tali obblighi operano «fin da subito a carico dei nuovi impianti con più prodotti petroliferi»; si prevede, altresì, una clausola di esclusione totale solo in favore degli impianti già esistenti e oggetto di interventi di ammodernamento, quando linstallazione degli erogatori di energia elettrica, GPL e metano «sia tecnicamente impossibile e, comunque, abbia un costo sproporzionato allentità della modifica, in conformità ai criteri preventivamente individuati dalla Giunta con apposita delibera».
Con riguardo ai nuovi impianti, inoltre, lart. 1, comma 1, lettera e), numero 6, prevede una clausola di esclusione parziale, che opera solo se limpossibilità tecnica o leccessiva onerosità riguardi linstallazione del prodotto metano; in questo caso, tuttavia, resta obbligatoria lerogazione del GPL.
2.1. Ad avviso dellAvvocatura generale dello Stato, tali disposizioni...
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