Sentenza nº 105 da Constitutional Court (Italy), 12 Maggio 2016

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione12 Maggio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 105

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere d) ed e), della legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 ‒ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-19 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 24 febbraio 2015 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato dello Stato Carla Colelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Antonella Forloni e Piera Pujatti per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notifica il 18 febbraio 2015, ricevuto dalla resistente il 19 febbraio 2015 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 24 febbraio 2015 (reg. ric. n. 27 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere d) ed e), della legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni in materia di vendita di carburanti. Modifiche al titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 ‒ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957; nonché dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Le disposizioni impugnate stabiliscono che «1. Al titolo II, capo IV, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

    […]

    1. dopo il comma 4 dell’articolo 88 è aggiunto il seguente comma:

      “4-bis. Le modifiche di cui al comma 3, lettere a) e b), di un impianto di distribuzione di carburante già esistente sono subordinate ai medesimi obblighi previsti dall’articolo 89 per l’apertura di un nuovo impianto, ivi incluso, nelle aree urbane individuate dalla Giunta regionale, l’obbligo relativo agli erogatori di elettricità per veicoli elettrici, salvo che nel contesto considerato l’installazione degli erogatori di energia elettrica, GPL o metano, sia tecnicamente impossibile o, comunque, abbia un costo sproporzionato all’entità della modifica, in conformità ai criteri preventivamente individuati dalla Giunta con apposita delibera.”

    2. all’articolo 89 sono apportate le seguenti modifiche:

      1) alla rubrica dopo la parola “metano” sono aggiunte le parole “e di GPL”;

      2) in tutto il comma 1, dopo la parola “metano” sono aggiunte le parole “e GPL”;

      3) al primo periodo del comma 2, dopo le parole “Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti” sono inserite le seguenti: “di carburante a metano”;

      4) il secondo periodo del comma 2 è così sostituito:

      “Nei bacini in equilibrio per il prodotto metano, i nuovi impianti devono dotarsi del prodotto GPL o in alternativa del prodotto metano e, in aggiunta ai precedenti, nelle aree urbane individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale dell’erogatore di elettricità per veicoli, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sull’intero territorio regionale. L’obbligo di dotarsi dell’erogatore di elettricità per veicoli può essere assolto, d’intesa con il Comune competente, anche individuando una localizzazione dell’erogatore su area pubblica o privata diversa dal sedime dell’impianto oggetto di istanza autorizzatoria.”

      5) il terzo periodo del comma 2 è così sostituito:

      “I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non ottemperano fin da subito all’obbligo di erogazione del prodotto a basso impatto ambientale, individuato ai sensi del presente comma: metano o, limitatamente ai bacini in equilibrio per tale prodotto, GPL.”

      6) al comma 4, le parole “agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 90” sono sostituite dalle seguenti: “all’obbligo di dotarsi del prodotto metano”, e dopo la parola “deliberazione” sono aggiunte le seguenti: “, se tale obbligo comporta ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità dell’obbligo medesimo. In tal caso l’impianto deve, comunque, dotarsi del prodotto GPL.”»

  2. – Osserva il ricorrente come le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), numeri 4) e 5), nel modificare l’art. 89, comma 2, della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), impongano l’obbligo per i nuovi impianti di distribuzione di dotarsi, fino al raggiungimento del numero minimo stabilito dalla Regione, di almeno un prodotto a basso impatto ambientale, con precedenza per il metano; nonché, in aggiunta, dell’erogatore di elettricità per i veicoli, ove l’impianto sia aperto «nelle aree urbane individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale».

    L’art. 1, comma 1, lettera d), invece, estende tali obblighi anche a carico degli impianti già esistenti, se oggetto di interventi di ammodernamento; tali obblighi operano «fin da subito a carico dei nuovi impianti con più prodotti petroliferi»; si prevede, altresì, una clausola di esclusione totale solo in favore degli impianti già esistenti e oggetto di interventi di ammodernamento, quando l’installazione degli erogatori di energia elettrica, GPL e metano «sia tecnicamente impossibile e, comunque, abbia un costo sproporzionato all’entità della modifica, in conformità ai criteri preventivamente individuati dalla Giunta con apposita delibera».

    Con riguardo ai nuovi impianti, inoltre, l’art. 1, comma 1, lettera e), numero 6, prevede una clausola di esclusione parziale, che opera solo se l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità riguardi l’installazione del prodotto metano; in questo caso, tuttavia, resta obbligatoria l’erogazione del GPL.

    2.1. Ad avviso dellAvvocatura generale dello Stato, tali disposizioni...

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