Sentenza nº 104 da Constitutional Court (Italy), 12 Maggio 2016

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione12 Maggio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 104

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto AntonioBARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 11 aprile 2014, n. 269, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 10-18 giugno 2014, depositato in cancelleria il 19 giugno 2014 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2014.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − La Regione Veneto, con ricorso notificato il 10-18 giugno 2014, depositato il successivo 19 giugno ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2014, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 11 aprile 2014, n. 269, con cui è stata dichiarata l’irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali per l’esercizio finanziario 2013 nei limiti e per gli importi indicati nella deliberazione medesima.

    La ricorrente ha chiesto di accertare che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, adottare la deliberazione impugnata, esercitando un controllo sulle singole voci di spesa e chiedendo integrazioni documentali in base a criteri di propria statuizione, in violazione: 1) degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione, in relazione alla sua autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile e statutaria; 2) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, «ridondante» in lesione della sua autonomia costituzionale e di quella statutaria del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari prevista dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto); 3) del principio di leale collaborazione.

    1.1.− Premette la Regione Veneto che:

    − in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 10, del d.l. n. 174 del 2012, il Presidente della Regione Veneto aveva trasmesso alla predetta sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi relativi all’anno 2013, tutti redatti secondo il modello definito dall’Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, serie generale, del 2 febbraio 2013 ed entrato in vigore il 17 febbraio seguente;

    − la sezione regionale di controllo, con la deliberazione n. 190 del 12 marzo 2014, aveva riscontrato presunte «carenze ed irregolarità documentali che necessitano di essere approfondite ed eventualmente, ove possibile, regolarizzate», assegnando un termine di 15 giorni per la produzione della documentazione giustificativa analiticamente indicata per ciascuno dei gruppi consiliari;

    − nonostante i gruppi avessero fornito i documenti e i chiarimenti richiesti, la citata sezione aveva concluso per l’irregolare rendicontazione degli importi meglio specificati nella deliberazione impugnata, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a titolo di finanziamento pubblico.

    1.2.− In punto di diritto la ricorrente ritiene utile, prima di esporre il merito delle censure, rammentare i punti fermi fissati dalla Corte costituzionale in ordine all’estensione del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali.

    Dall’esame delle sentenze n. 130 e n. 39 del 2014, in particolare, emergerebbe che, per non invadere la sfera di autonomia del Consiglio regionale e dei suoi gruppi, il controllo della Corte dei conti sui rendiconti deve: 1) avere come unico parametro di regolarità la loro conformità alle prescrizioni contenute nelle linee guida; 2) non spiegarsi retroattivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina; 3) rispettare la necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa dei soggetti controllati; 4) avere natura meramente documentale; 5) non impingere nel merito delle scelte discrezionali.

    1.3.− Ciò premesso, la ricorrente lamenta lillegittimità della deliberazione impugnata perché avrebbe applicato criteri diversi da quelli stabiliti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, avrebbe richiesto una documentazione non esigibile e si sarebbe estesa a riguardare fatti di gestione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT