Sentenza nº 97 da Constitutional Court (Italy), 06 Maggio 2016
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 06 Maggio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 97
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 1751, primo comma, del codice civile, nel testo sostituito dallart. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dellart. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 − Legge comunitaria 1990), promosso dal Tribunale ordinario di Foggia, nel procedimento civile vertente tra Di Santi Nicola & C. snc e Del Giudice srl, con ordinanza del 13 marzo 2008, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dellanno 2015.
Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto in fatto
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− Con ordinanza emessa il 13 marzo 2008, il Tribunale ordinario di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellart. 1751, primo comma, del codice civile, nel testo sostituito dallart. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dellart. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 − Legge comunitaria 1990), nella parte in cui subordina il diritto allindennità di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe.
Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con lart. 76 della Costituzione, per violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee legge comunitaria per il 1990). Infatti, il diritto dellagente allindennità di cessazione del rapporto verrebbe subordinato al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe, come previsto dallart. 17, comma 2, lettera a), della direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE (Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti), cui la disposizione censurata deve dare piena e conforme attuazione.
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− Riferisce il Tribunale rimettente che il giudizio a quo ha per oggetto la domanda, avanzata da un agente di commercio, di condanna della società preponente al pagamento dellindennità prevista dallart. 1751 cod. civ., a seguito di recesso comunicato dalla società preponente il 14 settembre 1995. Il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, ricorra almeno una delle condizioni alternativamente richieste, ai fini del riconoscimento dellindennità, dallart. 1751 cod. civ., nel testo sostituito dallart. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991.
La disposizione censurata, applicabile dal 1° gennaio 1993 (art. 6, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 303 del 1991), sarebbe rilevante ai fini della risoluzione della controversia, concernente un rapporto di agenzia cessato nel mese di dicembre 1995.
Il giudice rimettente evidenzia che lart. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991, che ha modificato lart. 1751 cod. civ., costituisce attuazione della delega conferita dalla legge n. 428 del 1990, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione ad alcune direttive europee, tra le quali la direttiva n. 86/653/CEE.
In particolare, lart. 17, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva sancisce il diritto dellagente di commercio allindennità «[ ] se e nella misura in cui:
‒ abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali...
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