N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 giugno 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, commi 1, 2, 3 e 6; 5 e 6, nonche' con riferimento alle altre disposizioni della legge a tali articoli inscindibilmente connesse, della legge regionale Calabria n. 11 del 30 aprile 2009, recante ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale, pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 30 aprile 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2009.

Con la legge n. 11/2009, indicata in epigrafe, la Regione Calabria detta disposizioni in tema di ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 e prevede l'accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale.

E' opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale si e' verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di' assistenza, e' stata ritenuta inadempiente dal Tavolo di verifica degli adempimenti del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2001, 2005 e 2006.

Al fine di poter stipulare un Accordo su un piano di rientro dai disavanzi, il 23 aprile 2008 il Presidente della Regione Calabria, congiuntamente con il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze, ha sottoscritto una lettera di intenti, volta ad una verifica straordinaria dello stato dei conti da effettuarsi attraverso una puntuale ricognizione dei costi segnalati dalle aziende.

Allo stato attuale, tale procedimento di ricognizione contabile non si e' ancora concluso e, nel contempo, la regione e' stata ritenuta inadempiente anche per gli anni 2007 e 2008.

Per tale ulteriore inadempimento la regione e' stata diffidata, ai sensi dell'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n.

311, ad adottare i provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo per gli anni 2007 e 2008 (pari a 322,685 mln di euro) entro il 30 aprile 2009.

La Regione Calabria, il 30 aprile 2009, ha emanato la legge in esame, che, all'art. 1, comma 1, lett. a), dispone che alla copertura del disavanzo di gestione del servizio sanitario imputabile all'anno 2008 si provvede con l'innalzamento delle aliquote fiscali per l'anno 2009; e, all'art. 1, comma 1, lett. b), - senza avere ancora effettuato la ricognizione delle risultanze contabili per l'accertamento del debito fino all'anno 2007, che avrebbe costituito il presupposto per l'avvio della procedura per il per il piano di rientro da concordare con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze - stabilisce che alla copertura del disavanzo rinveniente dalla sopravvenienze passive iscritte nell'esercizio 2007 si provvede con l'accordo per il rientro dai disavanzi che viene definito e disciplinato dall'art. 2.

Tale legge regionale, che stabilisce e disciplina unilateralmente gli interventi per il ripiano del disavanzo sanitario in ordine ai quali, come sopra esposto, erano state raggiunte alcune intese ed erano ancora in corso intensi contatti con le Amministrazioni dello Stato al fine di pervenire al Piano di rientro previsto dalle leggi finanziarie statali...

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