Sentenza nº 90 da Constitutional Court (Italy), 22 Aprile 2016

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione22 Aprile 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 90

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), come sostituito dall’art. 38, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), promosso dalla Corte d’appello di Trento nel procedimento vertente tra Weingut Schloss Sigmundskron K.G. e il Comune di Bolzano ed altri, con ordinanza del 31 marzo 2015, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 31 marzo 2015 la Corte d’appello di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), come sostituito dall’art. 38, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

    La questione ha origine in un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità espropriativa, promosso dalla Weingut Schloss Sigmundskron sas davanti alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in relazione ad una vicenda espropriativa – riguardante un’area di 26.824 mq di proprietà della società stessa – volta alla «realizzazione da parte del Comune di Bolzano delle opere di risanamento dell’ex discarica di Castel Firmiano».

    La società contestava la congruità dell’indennità di esproprio, quantificata in 178.428,50 euro, sulla base dell’asserita edificabilità dell’area. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 19 maggio 2004, n. 97, accoglieva la domanda attorea e rideterminava l’indennità nella somma di 885.713,30 euro, considerando l’area edificabile per la realizzazione di strutture produttive.

    Investita della controversia con ricorso del Comune di Bolzano, la Corte di cassazione, sezione prima civile, con sentenza 3 giugno 2010, n. 13461, accoglieva il ricorso, precisando che i terreni ablati «avrebbero dovuto essere qualificati come inedificabili e, conseguentemente, indennizzati per il loro esproprio, secondo il criterio previsto dal comma 3 dell’art. 8 della legge (provinciale) n. 10 del 1991», nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua, cioè come modificato dall’art. 38, comma 7, della citata legge provinciale n. 4 del 2008.

    A seguito della cassazione della citata sentenza n. 97 del 2004, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, il Comune di Bolzano riassumeva la causa davanti ad essa, chiedendo la rideterminazione dell’indennità di esproprio in base alla disposizione indicata come applicabile dalla Corte di cassazione: secondo tale norma, «[l]’indennità d’espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla Commissione di cui all’articolo 11, all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5» (cioè del decreto che determina l’indennità di esproprio).

    Il CTU nominato dalla Corte d’appello, applicando la norma provinciale appena citata, determinava l’indennità di esproprio in 200.951 euro; osservava anche che il valore venale dell’area, «nella prospettiva di una coltivazione a vigneto, considerata libera dai rifiuti», sarebbe stato di 1.008.235 euro, «dedotti i costi di risanamento», mentre, «nel caso in cui non fosse previsto il risanamento […], il valore di mercato risulterebbe di complessivi euro 353.850,00, valutando euro 6 a mq la ex discarica e […] 55,00 [euro] a mq le superfici libere e suscettibili di destinazione a vigneto, previa deduzione dei costi di trasformazione e di impianto».

    La Corte d’appello, rilevando che la Corte di cassazione, nell’ambito di altra causa, aveva sollevato davanti alla Corte costituzionale la questione relativa all’art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 10 del 1991, come sostituito dall’art. 38, comma 7, della legge provinciale n. 4 del 2008, con ordinanza del 19 marzo 2013 rimetteva la causa sul ruolo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

    Poiché tale giudizio di legittimità costituzionale si era concluso con una pronuncia di inammissibilità (sentenza n. 213 del 2014), la Corte d’appello, condividendo le ragioni che avevano indotto la Corte di cassazione a promuovere la questione, instaurava il presente giudizio.

    1.1.– Il giudice a quo osserva che, secondo la Corte costituzionale, «la determinazione dell’indennità espropriativa non può prescindere dal valore effettivo del bene espropriato» e che, «pur non avendo il legislatore il dovere di commisurare integralmente l’indennità al valore...

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